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DECRETO-LEGGE 18 settembre 1995, n. 383

Disposizioni urgenti per l'attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

note: Entrata in vigore del decreto: 18/09/1995.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/04/1997)
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Testo in vigore dal: 18-9-1995
al: 17-11-1995
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni per assicurare rapidi e tempestivi interventi a sostegno
delle attivita' di prevenzione e  recupero  delle  tossicodipendenze,
nonche'  di  introdurre  talune  modifiche  al  testo   unico   sulle
tossicodipendenze; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 15 settembre 1995; 
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
del tesoro e del Ministro per la famiglia e la solidarieta'  sociale,
di concerto con i Ministri delle finanze e della sanita'; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
  1. Il "Fondo nazionale di intervento per la lotta  alla  droga"  di
cui all'articolo 127 del testo unico sulle tossicodipendenze, 
approvato con decreto del Presidente 
della Repubblica 9 ottobre 1990,  n.  309,  e'  istituito  presso  la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per  gli  affari
sociali, con il compito di erogare i contributi di cui agli  articoli
127, 131, 132 e  134  dello  stesso  testo  unico.  A  tal  fine  gli
stanziamenti iscritti al capitolo 4283 dello stato di previsione  del
Ministero dell'interno, come indicati alla tabella  C  allegata  alla
legge 23 dicembre 1992, n. 500, sono trasferiti,  per  gli  anni  ivi
indicati, nello stato di previsione della  Presidenza  del  Consiglio
dei Ministri. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.  A  valere  sul
Fondo possono essere finanziati i progetti di cui ai commi 2, 3, 4  e
5. 
  2. I Ministeri dell'interno, di grazia e giustizia, delle  finanze,
della difesa, della pubblica istruzione, della sanita', del lavoro  e
della  previdenza   sociale,   dell'universita'   e   della   ricerca
scientifica e tecnologica, nonche' il  Dipartimento  per  gli  affari
sociali, possono chiedere il finanziamento di progetti,  indicanti  i
tempi, le modalita' e gli  obiettivi  che  si  intendono  conseguire,
finalizzati: 
    a) ad iniziative di razionalizzazione dei sistemi di  rilevazione
e valutazione dei dati, che abbiano per obiettivo la messa a punto di
efficaci metodologie di verifica degli interventi anche a distanza di
tempo; 
    b) alla elaborazione e realizzazione di efficaci collegamenti con
le iniziative assunte dalla Unione europea; 
    c) al potenziamento dei servizi di istituto volti  a  contrastare
la diffusione delle tossicodipendenze e a stimolare  la  crescita  di
modelli comportamentali antagonisti del fenomeno, per  la  parte  non
coperta dai finanziamenti ordinari; 
    d) ad iniziative di informazione e sensibilizzazione; 
    e)  alla  formazione  del  personale  nei  settori  di  specifica
competenza; 
    f) alla  realizzazione  di  programmi  organici  e  specifici  di
educazione alla salute presso le scuole di ogni ordine  e  grado,  da
sviluppare lungo l'intero arco della carriera scolastica,  anche  con
riferimento alla prevenzione della tossicodipendenza,  prevedendo  la
partecipazione di esperti specialisti. 
  3. Gli enti locali e le unita' sanitarie locali  e  le  universita'
possono  chiedere  il  finanziamento  di  progetti  finalizzati  alla
prevenzione  e  al   recupero   dalla   tossicodipendenza   e   della
alcooldipendenza, nonche' di progetti finalizzati alla riduzione  dei
danni correlati all'uso di sostanze stupefacenti, da realizzare sulla
base dei bisogni del territorio rigorosamente rilevati e  analizzati,
con la previsione di una o piu' fasi di verifica e valutazione, anche
a distanza, degli  effetti  degli  interventi  attivati.  I  medesimi
soggetti, nonche' gli enti  di  cui  al  comma  4,  possono  altresi'
chiedere il finanziamento  di  progetti  volti  ad  attivare  servizi
sperimentali di prevenzione e  recupero  sul  territorio  finalizzati
alla riduzione del danno, con particolare riferimento  ai  centri  di
accoglienza a bassa soglia ed alle unita' di strada.  Le  universita'
possono  chiedere  il   finanziamento   di   progetti   a   decorrere
dall'esercizio finanziario 1996. 
  4. Gli enti, le organizzazioni di volontariato, le cooperative e  i
privati che operino senza scopi di lucro, iscritti agli albi  di  cui
all'articolo 116 del testo unico sulle  tossicodipendenze,  approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,  n.  309,
ovvero in caso di mancata istituzione dell'albo e  nelle  more  della
registrazione temporanea, che si coordinino  con  la  regione  o  con
l'unita' sanitaria  locale  mediante  apposite  convenzioni,  possono
chiedere il finanziamento di progetti, non altrimenti finanziati  con
contributi pubblici, finalizzati alla prevenzione, in raccordo con la
programmazione dell'ente  locale,  della  tossicodipendenza  e  della
alcooldipendenza  correlata  nonche'  al  recupero  e   reinserimento
sociale e professionale dei tossicodipendenti, ovvero di sostegno  di
attivita'  di  recupero  e  reinserimento  sociale  gia'  avviate   e
dettagliatamente   documentate.   Possono   altresi'   chiedere    il
finanziamento  di  progetti  di   reinserimento   professionale   dei
tossicodipendenti le cooperative sociali, e  loro  consorzi,  di  cui
all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991,  n.
381, iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 9 della medesima
legge, ovvero, nelle  more  della  istituzione  dell'albo  regionale,
iscritte  nel  registro  prefettizio   delle   cooperative,   sezione
cooperazione  sociale,  ai  sensi  dell'articolo   13   del   decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato  14  dicembre  1947,  n.
1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2  aprile  1951,  n.
302, e successive modificazioni, limitatamente a progetti  concordati
con  l'agenzia   per   l'impiego   o   con   il   servizio   per   le
tossicodipendenze    delle    unita'    sanitarie    locali    (SERT)
territorialmente competenti. 
  5. Le regioni possono chiedere il finanziamento di  progetti  o  di
attivita'  di  formazione  integrata  degli  operatori  dei   servizi
pubblici, degli enti iscritti agli albi di cui all'articolo  116  del
testo  unico  sulle  tossicodipendenze,  approvato  con  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  9  ottobre  1990,  n.   309,   e   del
volontariato per l'assistenza socio-sanitaria alle tossicodipendenze,
anche con riguardo alle problematiche derivanti  dal  trattamento  di
tossicodipendenti sieropositivi, nonche' di progetti di formazione di
operatori per l'elaborazione di sistemi  di  verifica  e  valutazione
degli interventi. Al finanziamento di tale  iniziativa  e'  destinata
una quota non inferiore al 4 per cento del Fondo; per gli anni 1994 e
1995 un'ulteriore quota del 2 per cento e' attribuita a progetti  per
la realizzazione di sistemi di verifica, anche a distanza di tempo, e
di valutazione dell'efficacia degli interventi sul territorio.