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DECRETO-LEGGE 24 luglio 1995, n. 307

Disposizioni urgenti per la nautica da diporto.

note: Entrata in vigore della legge: 26/07/1995.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/11/1995)
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Testo in vigore dal: 26-7-1995
al: 23-9-1995
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
ulteriori   disposizioni  sanzionatorie  in  materia  di  nautica  da
diporto,  al fine di assicurare la salvaguardia della sicurezza della
vita  umana  in mare, nonche' disposizioni transitorie concernenti la
medesima materia;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 21 luglio 1995;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
del tesoro e del Ministro dei trasporti e della navigazione;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
       Modifiche all'articolo 39 della legge 11 febbraio 1971
          n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni
  1.  Dopo  il  primo  comma dell'articolo 39 della legge 11 febbraio
1971,  n.  50,  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  sono
inseriti i seguenti:
  "Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato, chi, entro il limite di
mezzo miglio dalla costa naviga con qualsiasi mezzo da diporto ad una
velocita'   superiore   a   sei   nodi,  e'  soggetto  alla  sanzione
amministrativa  del  pagamento di una somma da lire un milione a lire
dieci milioni.
  E'  obbligo  di chi abbia la condotta del mezzo nautico di regolare
in  ogni  caso  la velocita' dello stesso in modo che, avuto riguardo
alle  condizioni  meteomarine,  di tempo o di luogo, o in presenza di
altre  imbarcazioni  e  di bagnanti, sia evitato ogni pericolo per la
navigazione e per la sicurezza delle persone e delle cose.
  Salvo che il fatto costituisca reato, chi viola le disposizioni del
terzo  comma,  e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire un milione a lire dieci milioni.".