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DECRETO-LEGGE 18 luglio 1995, n. 290

Riduzione dei pedaggi autostradali per le imprese che esercitano professionalmente l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi.

note: Entrata in vigore del decreto: 21-7-1995.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/11/1995)
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Testo in vigore dal: 21-7-1995
al: 18-9-1995
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni  per  fronteggiare il notevole traffico di autovetture e
di   veicoli   adibiti   al   trasporto  di  merci  sull'intera  rete
autostradale  e  per  incentivare  l'utilizzazione  delle  autostrade
durante    il    periodo   notturno,   al   fine   di   favorire   un
decongestionamento  delle  stesse  nelle  ore di maggior traffico con
innegabili vantaggi a favore della sicurezza stradale;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 18 luglio 1995;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
del  tesoro  e  dei  Ministri dei trasporti e della navigazione e dei
lavori pubblici e dell'ambiente;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
  1. I pedaggi autostradali per i veicoli appartenenti alle classi B,
3,  4 e 5, che svolgono servizi di autotrasporto di cose per conto di
terzi, sono ridotti, in via sperimentale dal 15 agosto al 31 dicembre
1995,  del  10  per  cento per i percorsi autostradali effettuati con
entrata a partire dalle ore 22 ed uscita entro le ore 6.
  2.  Le  predette  riduzioni  sono  apportate  esclusivamente  per i
pedaggi   a   riscossione  differita  mediante  fatturazione  e  sono
applicate  direttamente  dalla societa' concessionaria della gestione
dell'autostrada   all'atto   dell'emissione  delle  relative  fatture
intestate   a  ditte  che  esercitano  professionalmente  servizi  di
autotrasporto di cose per conto di terzi.
  3.  Per  l'attuazione  delle  disposizioni  contenute  nel presente
articolo,  le  societa'  concessionarie  sono  tenute ad apportare al
proprio  sistema  informativo  le necessarie integrazioni e modifiche
entro  trenta  giorni  dalla  data  di entrata in vigore del presente
decreto.