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DECRETO-LEGGE 10 luglio 1995, n. 275

Disposizioni urgenti per prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale.

note: Entrata in vigore del decreto: 12-7-1995.
Decreto-Legge convertito dalla L. 8 agosto 1995, n. 339 (in G.U. 17/08/1995, n.191).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/07/1996)
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vigente al 14/05/2026
Testo in vigore dal:  12-7-1995

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di potenziare per l'imminente periodo estivo le strutture dell'amministrazione statale impegnate a fronteggiare gli eventuali incendi boschivi sul territorio nazionale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 luglio 1995;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e dei Ministri dell'interno e delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. Per prevenire e fronteggiare le gravi situazioni di pericolo e di danno a persone o cose connesse con gli incendi boschivi sul territorio nazionale è autorizzata, per l'anno 1995, la spesa di lire 40 miliardi, per le esigenze di competenza del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali relative alla gestione operativa e logistica degli aeromobili antincendio Canadair CL - 215 e degli elicotteri in dotazione al Corpo forestale dello Stato.
2. Per l'attivazione di lavori socialmente utili, di supporto all'attività di conservazione e manutenzione del patrimonio boschivo di competenza del Corpo forestale dello Stato, sono utilizzati i lavoratori, di cui al decreto-legge 14 giugno 1995, n. 232. A tal fine è autorizzata per l'anno 1995 la spesa di lire 1,5 miliardi.
3. Per le esigenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile - finalizzate anche alla sperimentazione ed alla acquisizione di nuove tecniche da impiegare per lo spegnimento degli incendi boschivi, nonché alla utilizzazione delle associazioni di volontariato, secondo le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 613, è autorizzata, per l'anno 1995, la spesa di lire 3,5 miliardi.