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MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1995, n. 94

Regolamento recante norme sulle procedure amministrative di omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.

note: Entrata in vigore del decreto: 15-4-1995 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/07/2001)
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Testo in vigore dal:  15-4-1995 al: 26-7-2001
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Art. 1

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
Visto il nuovo codice della strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato sul Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 114 del 18 maggio 1992 - Serie generale, così come modificato dal Decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, pubblicato sul Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 217 del 15 settembre 1993 - Serie generale, ed in particolare l'articolo 75, comma 3., il quale prevede che con decreto del Ministro dei trasporti siano stabilite le norme relative alle procedure di omologazione dei veicoli a motore e loro rimorchi;
Visto il Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, pubblicato sul Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 303 del 28 dicembre 1992 - Serie generale;
Visti gli articoli 71, comma 3., 72, comma 8., 75, commi 3., 5. e 6., 76, commi 6. e 7., 77, comma 1., e 232 del nuovo codice della strada, precedentemente citato;
Visto l'articolo 17, comma 3., della Legge 23 agosto 1988, n. 400, pubblicata sul Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 214 del 12 settembre 1988 - Serie generale;
Vista la legge 28 luglio 1993 n. 300 di ratifica ed esecuzione dell'accordo sullo Spazio economico europeo con protocollo, allegati e dichiarazioni, fatto a Oporto il 2 maggio 1992, e del protocollo di adattamento di detto accordo, con allegato, firmato a Bruxelles il 17 marzo 1993, pubblicato sul Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 191 del 16 agosto 1993 - Serie generale;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 22 settembre 1994;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3., della citata Legge 23 agosto 1988, n 400, (nota n. 4140 del 5.12.1994);
adotta il seguente
REGOLAMENTO
Articolo 1
Campo di applicazione

1. Le norme stabilite nel presente regolamento riguardano le pro- cedure di omologazione nazionale dei veicoli di cui agli articoli 52, 53, 54, 55, 56 e 59 del Codice della strada, nonché le procedure di omologazione dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati all'impiego nei suddetti veicoli.
AVVERTENZA
Per ragioni di urgenza si omette la pubblicazione delle note al presente decreto, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217.