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LEGGE 16 settembre 1894, n. 421

Sul Monte delle pensioni per gl'insegnanti delle scuole pubbliche elementari. (094U0421)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/1895 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  1-1-1895 al: 15-12-2009
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Art. 1



Gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 31, 32 e 33 della legge 23 dicembre 1888, n. 5858, sono modificati nel modo seguente:

Art. 1. Il Monte delle pensioni, istituito con la legge 16 dicembre 1878, n. 4646 (serie 2ª), per gl'insegnanti delle scuole pubbliche elementari mantenute dai comuni, dalle provincie e dallo Stato, ed esteso agli insegnanti degli asili d'infanzia con la legge 23 dicembre 1888 numero 5858 (serie 3ª), è regolato secondo le disposizioni della presente legge.

Esso è un corpo morale con facoltà di acquistare e di possedere, ed è rappresentato ed amministrato dalla Cassa dei depositi e prestiti. Per gli effetti delle imposte, delle tasse e dei diritti diversi stabiliti dalle leggi generali e speciali è considerato come Amministrazione dello Stato.

Art. 2. Il patrimonio del Monte delle pensioni è formato:

a) Dal contributo degl'insegnanti in servizio e pensionati;

b) Dai contributi dello Stato, delle provincie, dei comuni e degli enti morali ammessi al Monte;

c) Dai lasciti, dalle donazioni e da qualsiasi altro provento straordinario;

d) Dagli interessi composti accumulati sui proventi indicati nei precedenti capoversi.

Art. 3. Il contributo annuo dei comuni è stabilito nella misura di 5 centesimi dell'ammontare degli stipendi minimi legali spettanti agl'insegnanti in conformità della legge 11 aprile 1886, tenuto conto degli aumenti sessennali di cui all'art. 2 della legge stessa nelle scuole elementari obbligatorie, siano esse mantenute dai comuni o da altri a loro sgravio, ai direttori didattici anche senza insegnamento, agli assistenti, ai supplenti ed ai sotto maestri.

Sarà pure dovuta dai comuni la stessa ragione di contributo sugli stipendi degl'insegnanti nelle scuole facoltative, e negli asili di infanzia da essi mantenuti, e su quelli dei direttori e dei sotto-maestri. Per i direttori il contributo sarà corrisposto sullo stipendio maggiore fra i minimi legali degli stipendi spettanti alle classi delle scuole del comune nel quale insegnano.

Per le scuole stabilite nei comuni o nelle borgate aventi una popolazione inferiore ai 500 abitanti, e per quelle che stanno aperte soltanto una parte dell'anno, gli stipendi saranno calcolati nel loro ammontare effettivo. Se questo supera lo stipendio minimo legale assegnato alle scuole rurali di terza classe verrà ridotto a questa somma in quanto riguarda l'inscrizione del Monte e la liquidazione della pensione. Se lo stipendio effettivo è inferiore a 430 lire verrà elevato a questa somma per gli effetti della inscrizione al Monte.

Per gl'insegnanti negli asili d'infanzia il contributo verrà ragguagliato sullo stipendio annuo effettivo goduto dagli insegnanti, tenuto conto degli assegni fatti in natura, e quando l'ammontare di esso fosse inferiore a 430 lire verrà elevato a questa somma per gli effetti della inscrizione al Monte.

Lo stesso contributo di 5 centesimi sarà pagato dalle provincie, dallo Stato e dagli asili d'infanzia costituiti in corpo morale che abbiano dichiarato d'inscriversi al Monte per le scuole che essi mantengono.

Art. 4. Il contributo annuo degl'insegnanti, durante il servizio, è stabilito nella misura di 4 centesimi dell'ammontare degli stipendi.

Gl'insegnanti negli asili costituiti in enti morali, non inscritti al Monte, potranno far parte del Monte pagando un contributo pari ai 9 centesimi dell'ammontare degli stipendi.

Gli stipendi sono calcolati nel modo indicato nell'articolo precedente.

Art. 5. I Consigli provinciali scolastici compileranno ogni anno nel mese di settembre, per ciascuna provincia, l'elenco dei contributi dovuti dalle provincie e dai comuni per conto proprio e dei rispettivi insegnanti, direttori, assistenti, supplenti e sotto-maestri.

I contributi nella misura complessiva del nove per cento saranno pagati direttamente dalle provincie e dai comuni, sulla somma totale degli stipendi determinati nel modo indicato all'art. 3.

Le provincie ed i comuni non sono esonerati dal pagamento dei contributi, nella misura anzidetta, sullo stipendio assegnato alle scuole vacanti o provviste di titolari non soggetti al Monte; ma hanno diritto alla rivalsa del quattro per cento verso gli insegnanti nelle scuole da esse o da essi mantenute, o da altri enti a sgravio dell'obbligo fatto ai comuni, quando siano inscritti al Monte, in ragione degli stipendi da essi percepiti.

Un estratto di questo elenco sarà trasmesso ai singoli comuni ed all'amministrazione della provincia; questa e quelli verseranno l'intiera somma nella tesoreria dello Stato una volta all'anno nel mese di maggio.

Il ruolo generale sarà rimesso alla Tesoreria dello Stato per la riscossione.

Se l'amministrazione del comune o della provincia non ha eseguito entro il mese di maggio il pagamento della somma annua dovuta al Monte, l'esattore o il ricevitore provinciale, dietro ordine dell'intendente di finanza, ne riterrà l'ammontare nel versamento della prima rata bimestrale successiva alla sovrimposta comunale e provinciale, o, in difetto di questa, della prima rata degli altri proventi comunali o provinciali, la cui riscossione sia affidata all'esattore o al ricevitore provinciale. La mancanza di fondi in cassa non esonera l'esattore dal predetto obbligo. In tal caso egli dovrà anticipare le somme necessarie e ne percepirà a carico del comune l'interesse del 5 per cento dalla data dei pagamenti.

Nel caso che l'esattore o il ricevitore provinciale non facessero la ritenuta o ritardassero il versamento, si applicheranno le disposizioni dell'art. 81 della legge 20 aprile 1871, n. 192 (serie 2ª), e si potrà procedere contro di loro alla esecuzione per mezzo della Intendenza di finanza. Le multe a carico degli esattori e dei ricevitori provinciali andranno a beneficio del Monte.

Durante l'anno potranno compilarsi elenchi e ruoli suppletivi.

Le somme cosi raccolte nelle Tesorerie dello Stato saranno versate alla Cassa dei depositi e prestiti, come rappresentante il Monte delle pensioni, per essere collocate in impiego fruttifero.

Art. 12. La pensione sarà liquidata sulla media degli stipendi goduti dagli insegnanti nel tempo del servizio utile per la pensione e da calcolarsi nel modo indicato all'articolo 3.

Art. 13. Per gli insegnanti ammessi alla liquidazione della pensione, l'ammontare di essa sarà determinato in base alla tabella A unita alla presente legge. La somma liquidata non potrà superare la media degli stipendi goduti nell'ultimo triennio, calcolati nel modo indicato all'articolo 3.

Art. 14. Hanno diritto ad una indennità fissa per una sola volta, corrispondente a tanti dodicesimi della media degli stipendi calcolata nel modo indicato all'articolo 12, quanti sono gli anni di servizio utile:

a) gli insegnanti che per ferite riportate o per infermità contratte a cagione delle loro funzioni sono diventati inabili a prestare ulteriormente servizio, qualunque sia la durata del servizio stesso;

b) gli insegnanti che hanno servito per un periodo di tempo minore di venticinque anni e maggiore di dieci, e sono divenuti inabili a prestare ulteriormente servizio, per infermità contratte per cause diverse da quelle indicate nel capoverso precedente;

c) gli insegnanti che avendo servito meno di venticinque anni e più di dieci fossero licenziati per inettitudine pedagogica;

d) gli insegnanti che con più di dieci e meno di venticinque anni di servizio fossero nominati ispettori scolastici od istitutori nei convitti nazionali, o professori delle scuole pubbliche secondarie, classiche, tecniche e normali alla dipendenza del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 16. Gli insegnanti, le loro vedove ed i loro orfani che pretendono aver diritto a pensione di riposo, se lasciano trascorrere più di due anni dal giorno in cui dovrebbe cominciarne il godimento, senza farne domanda, o senza presentare i titoli giustificativi del loro diritto, non saranno ammessi a goderne che dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda o dei titoli.

I minori ed i dementi sono eccettuati da questa disposizione.

Art. 18. Entro novanta giorni dalla comunicazione delle deliberazioni del Consiglio permanente di amministrazione presso la Cassa dei depositi e prestiti, gli interessati possono presentare ricorso alla Corte dei conti in sezioni unite, la quale provvede con le forme della sua giurisdizione contenziosa.

Questo diritto di ricorso è dato anche all'Amministrazione del Monte delle pensioni ed ai comuni che hanno regolamenti speciali per la pensione dei loro insegnanti, di cui all'art. 22.

Art. 19. Finchè non sieno definitive o per decorrenza di termini, o per dichiarazione della parti interessate, o per decisione della Corte dei conti, le deliberazioni del Consiglio permanente della Cassa dei depositi e prestiti, il Monte delle pensioni pagherà provvisoriamente le pensioni sulla base delle liquidazioni eseguite, salvo il diritto per l'insegnante al pagamento delle maggiori quote di pensione che gli potessero spettare per la liquidazione definitiva, e per il Monte alla restituzione eventuale delle quote di pensione pagate in più, quando la pensione definitiva risultasse inferiore alla liquidata precedentemente. Le indennità non saranno pagate che dopo esserne divenute definitive le liquidazioni.

Le rate di pensione non domandate entro due anni dalla loro scadenza sono prescritte.

Nè le pensioni, né gli arretrati di esse, né le indennità, possono cedersi o essere sequestrate, eccettuato il caso di alimenti dovuti per legge, e non mai oltre il terzo dell'ammontare della pensione o dell'indennità.

Art. 20. Il godimento delle pensioni comincia a decorrere dal giorno in cui cessa lo stipendio degli insegnanti.

Quando l'insegnante, a favore del quale siasi già liquidata l'indennità o la pensione, riprenda servizio in una scuola pubblica elementare del Regno od in un asilo infantile inscritto al Monte delle pensioni, potrà esso continuare a godere della pensione e verrà inscritto nuovamente al Monte per conseguire la indennità o la nuova pensione, in ragione del nuovo servizio prestato e secondo le norme della presente legge.

Potrà peraltro l'insegnante acquistare il diritto a che l'indennità o la pensione gli siano calcolate in ragione del tempo totale passato nell'insegnamento, quando egli compensi il Monte delle somme pagategli a titolo d'indennità o di pensione e dei relativi interessi composti con le quote tontinarie e rinunzi al godimento della pensione già liquidata.

Art. 20 bis. Il diritto a conseguire l'indennità o la pensione, e il godimento della pensione già conseguita si perdono:

1. Per condanna che abbia per effetto, o nella quale sia applicata, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici;

2. Per condanna a qualunque pena per delitto di corruzione o per il delitto contro il buon costume e l'ordine delle famiglie;

3. Per la perdita della nazionalità italiana.

Art. 21. Tanto il diritto a conseguire l'indennità o la pensione, quanto il godimento della pensione perduti per effetto delle condanne suindicate possono essere ripristinati nei casi considerati sotto i numeri 1 e 2 dall'articolo precedente.

Art. 21 bis. L'esercizio del diritto a conseguire l'indennità od a conseguire e a godere la pensione rimane sospeso nel caso di condanna che abbia per effetto, o nella quale sia applicata, la interdizione temporanea dai pubblici uffici, fino a che non sia intieramente decorsa la durata assegnata all'interdizione o la condanna non sia estinta.

Art. 21 ter. Nei casi di perdita del diritto a conseguire l'indennità e di perdita o di sospensione del diritto a conseguire o a godere la pensione per effetto di condanna penale, al coniuge ed alla prole dell'insegnante condannato è liquidata l'indennità o la quota di pensione a cui avrebbero avuto diritto, se egli fosse morto il giorno in cui la sua condanna divenne irrevocabile.

Qualora l'insegnante stato condannato venga a riacquistare il diritto al conseguimento della indennità o pensione, ovvero al godimento della pensione già conseguita, se al coniuge od alla prole erasi liquidata l'indennità, ne verrà detratto l'ammontare da quella che dovrebbesi pagare all'insegnante stesso; se erasi liquidata la pensione, questa cesserà immediatamente.

Art. 22. La presente legge non è obbligatoria per quei comuni dove già, al 1° gennaio 1879, erano in vigore regolamenti per assegnazione di pensioni agli insegnanti elementari e finchè quei regolamenti non saranno abrogati.

Negli anni di servizio necessari per l'ammissione al godimento della pensione o della indennità da conferirsi all'insegnante, e rispettivamente alla sua vedova od ai suoi orfani, si computano anche quelli di servizio nelle scuole mantenute dai comuni dove esistono regolamenti speciali, o dove esistevano al 1° gennaio 1879.

La pensione o l'indennità sarà in tal caso liquidata ai termini della presente legge, e ripartita a carico del Monte e dei comuni indicati nel primo comma del presente articolo, in ragione della somma totale degli stipendi effettivi che i comuni obbligati e i comuni non obbligati al contributo abbiano corrisposto all'insegnante.

Il pagamento dell'intera pensione o della indennità liquidata, però, sarà sempre fatto direttamente dal Monte, il quale si rivarrà sui comuni della quota messa a loro carico, con quella medesima procedura che è stabilita per l'esazione dei contributi.

Rimangono salve in ogni caso le speciali disposizioni o convenzioni più favorevoli agl'insegnanti già fatte, o che si facessero anche dai comuni che, a tenore della presente legge, sono e rimangono soggetti al Monte.

Art. 23. Acquistano il diritto alla pensione gli insegnanti nelle scuole pubbliche elementari e quelli negli asili d'infanzia che al 1° gennaio 1879 e rispettivamente al 1° gennaio 1889, avevano un'età superiore ai trenta anni, e che a quel tempo si trovavano agli stipendi dei comuni, delle provincie o dello Stato o degli enti amministrativi degli asili d'infanzia, che non abbiano altrimenti diritto a pensione, quando corrispondano al Monte il contributo spettante al posto da essi occupato e siano stati inscritti effettivamente al Monte per una durata complessiva non minore di dieci anni.

Art. 24. Gl'insegnanti nelle scuole pubbliche elementari e negli asili d'infanzia che dopo il 1° gennaio 1879, e rispettivamente dopo il 1° gennaio 1889 abbiano cessato o cessassero dall'insegnamento con 25 o più anni di servizio, avranno diritto alla liquidazione della pensione, ancorché non abbiano prestato servizio per un intero decennio dopo la istituzione del Monte.

In questo caso però essi dovranno assoggettarsi al pagamento del contributo proprio e di quello del comune per il periodo di tempo mancante a compiere il decennio di contributo.

Art. 27. Gli insegnanti negli asili infantili contribuenti al Monte possono essere considerati soggetti al Monte a partire dal l° gennaio 1879 alle stesse condizioni fissate nella presente legge per gl'insegnanti nelle scuole elementari, se a tale epoca si trovavano in ufficio, o a partire dall'entrata in ufficio, se questa si fosse verificata dopo il 1° gennaio 1879, quando entro il termine che sarà fissato dal regolamento, gli insegnanti stessi e gli asili nei quali esercitano od hanno esercitato l'insegnamento, paghino i contributi arretrati del decennio successivo al 1° gennaio 1879 nella misura rispettivamente di tre e di cinque centesimi.

Art. 27 bis. Gl'insegnanti negli asili costituiti in corpi morali non contribuenti al Monte, che si trovino nelle condizioni indicate negli articoli 27 e 29 saranno ammessi a godere dei vantaggi stabiliti negli articoli stessi quando paghino, oltre il contributo proprio, quello che sarebbe stato a carico dell'asilo, se questo fosse stato soggetto al Monte.

Art. 31. Le assegnazioni e liquidazioni delle pensioni incominciate il 1° gennaio 1889 per gl'insegnanti nelle scuole elementari cominceranno col 1° gennaio 1889 per gl'insegnanti negli asili.

Nessuna assegnazione di pensioni od indennità potrà esser fatta agl'insegnanti che non abbiano pagato contributo al Monte almeno per dieci anni, eccezione fatta pei casi indicati alla lettera a) dell'art. 14, ed al primo comma dell'art. 22 della presente legge.

Art. 32. Le pensioni degli insegnanti nelle scuole elementari mantenute dai comuni, dalle provincie e dallo Stato, e quelle degli insegnanti negli asili infantili cha rispettivamente si trovavano in ufficio al l° gennaio 1879 od al 1° gennaio 1889 saranno liquidate per tutto il servizio utile prestato in scuole ed in asili cumulativamente:

a) per quelli che alle date sopraindicate avevano un'età minore di 30 anni compiuti, sulla base della tabella A;

b) per quelli che avevano un'età superiore agli anni 30 ed inferiore ai 40, sulla base della tabella A, con la diminuzione di un sesto;

c) per quelli che avevano un'età superiore agli anni 40 ed inferiore ai 55 anni, sulla base della tabella A, con la diminuzione di un quarto;

d) per quelli che avevano un'età superiora ai 55 anni, sulla base della tabella A, con la diminuzione di un terzo.

Anche le indennità spettanti, a tenore dell'articolo 14, agli insegnanti contemplati nei capoversi b, c e d del presente articolo, saranno rispettivamente diminuite di un sesto, di un quarto e di un terzo.

Le pensioni e le indennità degli insegnanti negli asili infantili che si trovano in ufficio al 1° gennaio 1889 e che approfittassero della facoltà concessa dagli articoli 27 e 27 bis saranno liquidate con le norme fissate per la valutazione delle pensioni e della indennità agli insegnanti nelle scuole elementari.

In nessun caso però la pensione da conferirsi ad uno degli insegnanti appartenenti ai gruppi contemplati alle lettere c e d del presente articolo, potrà essere inferiore a quella cha spetterebbe, con pari o minore servizio, ad un insegnante dei gruppi b e c.

Art. 32 bis. Per le liquidazioni delle pensioni e delle indennità agli insegnanti indicati nell'articolo precedente, lo stipendio al 1° gennaio 1879, o a quel giorno posteriore in cui gli insegnanti medesimi avessero ripreso servizio, verrà considerato come goduto per tutto il periodo anteriore della carriera e calcolato nel modo indicato all'art. 3.

Art. 33. Ogni quinquennio sarà dall'ufficio tecnico presso la Cassa dei depositi e prestiti compilato il bilancio tecnico, ed al termine di ciascun anno verranno introdotti nel bilancio stesso i mutamenti corrispondenti al movimento degli insegnanti ed al loro stato civile.

Il regolamento determinerà le notizie statistiche che dovranno essere raccolte ogni anno, per facilitare la compilazione dei bilanci tecnici e per preparare le eventuali riforme della tabella per la liquidazione delle pensioni, le quali dovranno essere fondate sulle osservazioni statistiche relative agli insegnanti inscritti al Monte e dovranno essere sottoposte all'approvazione del Parlamento.