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LEGGE 19 luglio 1894, n. 356

Sulla fabbricazione e la vendita del burro artificiale. (094U0356)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/08/1894 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 15-8-1894
al: 15-12-2009
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                             UMBERTO I. 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Coloro che a scopo commerciale fabbricano, tengono  in  deposito  o
pongono in vendita, esportano od importano nel Regno, burro preparato
in tutto o in parte con margarina o altre sostanze  oleose  o  grasse
non derivate dalla crema di latte, devono: 
 
    a) imprimere su ogni pezzo del prodotto  la  esplicita  e  chiara
formola: burro artificiale, oppure: margarina; 
 
    b) indicare con caratteri grandi e chiari, con l'istessa formola,
la natura dell'articolo sui recipienti, tele, carte, involti; 
 
    c) esprimere la qualita' artificiale del burro o la  composizione
delle miscele nei libri, fatture, lettere e polizze di carico; 
 
    d) tenere affisso sopra recipienti, involti o pani  del  prodotto
un cartello  indicante  chiaramente  la  qualita'  artificiale  colla
formola suddetta.