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LEGGE 12 luglio 1894, n. 318

Ripartizioni delle somme per le costruzioni ferroviarie. (094U0318)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/08/1894 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  17-8-1894 al: 15-12-2009
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Art. 1



È autorizzata la maggiore spesa di 63,500,000 lire da stanziarsi nel bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici, per costruzioni ferroviarie nel biennio 1893-95 in aumento alla somma di lire 76,500,000, autorizzata dalle leggi 10 aprile 1892, n. 185 e 25 giugno 1893, n. 301.