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LEGGE 12 luglio 1894, n. 318

Ripartizioni delle somme per le costruzioni ferroviarie. (094U0318)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/08/1894 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 17-8-1894
al: 15-12-2009
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                             UMBERTO I. 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  E' autorizzata la maggiore spesa di 63,500,000 lire  da  stanziarsi
nel bilancio del  Ministero  dei  Lavori  Pubblici,  per  costruzioni
ferroviarie nel  biennio  1893-95  in  aumento  alla  somma  di  lire
76,500,000, autorizzata dalle leggi 10  aprile  1892,  n.  185  e  25
giugno 1893, n. 301.