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MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 21 settembre 1994, n. 731

Regolamento recante norme per l'esercizio della locazione e del noleggio delle unità da diporto.

note: Entrata in vigore del decreto: 28/2/1995 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/10/1996)
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Testo in vigore dal: 28-2-1995
al: 21-10-1996
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                      IL MINISTRO DEI TRASPORTI 
                         E DELLA NAVIGAZIONE 
  Vista la legge  11  febbraio  1971,  n.  50,  recante  norme  sulla
navigazione da diporto e successive modificazioni; 
  Visto in particolare l'art. 15 della  sopracitata  legge  5  maggio
1989, n. 171, che  ha  previsto  la  possibilita'  di  utilizzare  le
imbarcazioni e i natanti da diporto mediante contratti di locazione o
di noleggio in deroga a quanto stabilito dal secondo comma  dell'art.
1 della legge 11 febbraio 1971, n. 50; 
  Considerata la necessita', ai sensi del comma 4 del succitato  art.
15 di regolare l'attivita' di locazione e noleggio delle imbarcazioni
e dei natanti da diporto; 
  Considerato che l'attivita' di locazione dei natanti  di  cui  alla
lettera a), primo  e  quarto  comma,  dell'art.  13  della  legge  n.
50/1971, come  modificato  dall'art.  12  della  legge  n.  193/1986,
rientra normalmente  nei  servizi  offerti  dai  concessionari  degli
stabilimenti balneari ai loro clienti e che, pertanto,  essi  vengono
locati   attenendosi   alle   disposizioni   emanate   dall'autorita'
periferica con apposita ordinanza; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  6   luglio   1974:   "Norme   per
l'esecuzione delle disposizioni di cui  all'art.  8  della  legge  22
febbraio  1973,  n.  97,  sulla  previdenza  marinara",  nonche'   le
disposizioni  vigenti  in  tema  di  previdenza  ed  assistenza   del
personale della navigazione interna; 
  Visto il decreto ministeriale  21  gennaio  1994:  "Regolamento  di
sicurezza per la navigazione da diporto"; 
  Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1992  del  Ministero  delle
finanze che approva la nuova tariffa delle  tasse  sulle  concessioni
governative; 
  Visto l'art. 182 del regio decreto 30 marzo 1942, n.  327:  "Codice
della navigazione"; 
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato n. 480/1994  espresso  dalla
adunanza generale del 28 aprile 1994; 
  Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio  dei  Ministri
di cui alla nota n. 2941 del 20 settembre 1994; 
                A D O T T A il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
                       Ambito di applicazione 
  1.  Le  norme  contenute  nel  presente  regolamento   disciplinano
l'attivita' di locazione e noleggio delle imbarcazioni da diporto, 
nonche' la locazione dei natanti 
da  diporto,   effettuata   da   ditte   e   societa'   con   stabile
organizzazione. 
  2. Resta nella competenza delle autorita' periferiche  marittime  e
della navigazione interna la disciplina della locazione delle  unita'
da diporto a remi nonche' dei natanti  comunemente  denominati  jole,
pattini, sandolini, mosconi, tavole a vela, scooters acquatici, mezzi
similari e natanti a vela  con  superficie  velica  non  superiore  a
quattro metri quadrati. 
  3.  Per  quanto  compatibili  con  le  norme  che  disciplinano  la
navigazione da diporto, ai contratti di locazione e di noleggio delle
unita' di cui al comma 1, si applicano  le  norme  del  codice  della
navigazione e del  regolamento  per  l'esecuzione  del  codice  della
navigazione previste per i contratti di locazione e di noleggio. 
            AVVERTENZA: 
            Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto  ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle  disposizoni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
            Note alle premesse: 
            - La legge n. 171/1989 reca:  "Modifiche  alle  leggi  11
          febbraio 1971, n. 50, 6 marzo 1976, n. 51 e 26 aprile 1986,
          n. 193, nonche' nuova disciplina sulla nautica da diporto". 
            L'art. 15 di detta legge cosi' recita: 
            "Art. 15. - 1. In deroga a quanto stabilito  dal  secondo
          comma dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1971,  n.  50,  e
          successivi modificazioni ed integrazioni, le imbarcazioni e
          i natanti da diporto  possono  essere  utilizzati  mediante
          contratti di locazione o di noleggio. 
            2. Presso le  autorita'  marittime  e  della  navigazione
          interna sono istituiti registri in cui vengono iscritte  le
          unita' da diporto adibite alla locazione e al noleggio. 
            3. Presso le stesse autorita' indicate nel comma  2  sono
          istituiti ruoli speciali delle ditte operanti  nel  settore
          della locazione e del noleggio di unita' da diporto. 
            4. Con decreto del Ministro della marina  mercantile,  di
          concerto  con  il  Ministro  dei  trasporti,  e'   regolata
          l'attivita'  di  locazione  e  noleggio  delle  unita'   da
          diporto". 
            - Il secondo comma dell'art. 1  della  legge  n.  50/1971
          prevede che: "E' navigazione da diporto quella effettuata a
          scopi sportivi o ricreativi, dai quali  esuli  il  fine  di
          lucro". 
            - L'art. 13 della citata legge n. 50/1971 cosi' recita: 
            "Art. 13. - Sono natanti: 
             a) le unita' da diporto a remi; 
             b) le unita' da diporto di lunghezza non superiore a sei
          metri o munite di certificato attestante una  stazza  lorda
          non superiore alle tre tonnellate purche'  la  potenza  del
          motore di cui siano eventualmente fornite non  superi  18,4
          chilowatt, pari a venticinque cavalli. 
            I natanti sono esclusi  dall'obbligo  dell'iscrizione  di
          cui all'art. 5 e della relativa licenza. 
            I natanti possono navigare entro sei miglia dalla  costa,
          salvo quelli indicati nel comma seguente. 
            I   natanti   comunemente   denominati   jole,   pattini,
          sandolini, mosconi,  tavole  a  vela,  scooters  acquatici,
          mezzi similari e natanti a vela con superficie  velica  non
          superiore a quattro metri quadrati, possono navigare  entro
          il limite di un miglio dalla costa.  L'autorita'  marittima
          puo' estendere  o  ridurre  detto  limite  in  relazione  a
          particolari condizioni locali. 
            I natanti indicati nel presente  articolo  sono  soggetti
          alle determinazioni dell'autorita'  competente  per  quanto
          attiene i limiti di velocita'  e  le  zone  dello  specchio
          acqueo nelle quali non e' consentita la navigazione. 
            Con decreto del  Ministro  della  marina  mercantile,  di
          concerto con il Ministro dei trasporti,  vengono  stabilite
          le norme tecniche per determinare il numero  massimo  delle
          persone  trasportabili,  nonche'  il  numero  minimo  delle
          persone componenti  l'equipaggio  dei  natanti  di  cui  al
          presente articolo". 
            - Il D.M. 6 luglio 1974, recante: "Norme per l'esecuzione
          delle  disposizioni  di  cui  all'art.  8  della  legge  22
          febbraio  1973,  n.  27,  sulla  previdenza  marinara",  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190  del  20  luglio
          1974. 
            - Il D.M. 21 gennaio 1994, n. 232, approva il regolamento
          di sicurezza per la navigazione da diporto ed e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 15 aprile 1994. 
            - Il D.M. 20 agosto 1992,  recante:  "Approvazione  della
          nuova tariffa delle tasse sulle concessioni governative" e'
          pubblicato  nel   supplemento   ordinario   alla   Gazzetta
          Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992. 
            - L'art. 182 del codice della navigazione cosi' recita: 
            "Art. 182 (Denunzia di avvenimenti  straordinari).  -  Se
          nel  corso  del   viaggio   si   sono   verificati   eventi
          straordinari relativi alla nave, alle persone che  erano  a
          bordo, o al carico, il comandante della nave all'arrivo  in
          porto  deve  farne  denunzia  al  comandante  del  porto  o
          all'autorita' consolare allegando un estratto del  giornale
          nautico con le relative annotazioni. 
            Se la nave non e' provvista di giornale o se sul giornale
          non e' stata fatta  annotazione,  l'autorita'  marittima  o
          consolare riceve la dichiarazione giurata del comandante  e
          ne redige processo verbale. 
            Le autorita' predette procedono,  ove  sia  il  caso,  ad
          investigazioni sommarie sui fatti denunziati e  sulle  loro
          cause,  trasmettendo  senza  indugio  gli   atti   relativi
          all'autorita'  giudiziaria  competente,   a   norma   degli
          articoli 315, 584, a eseguire la verifica  della  relazione
          di eventi straordinari". 
            - Il  comma  3  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri)  prevede  che  con
          decreto ministeriale possano  essere  adottati  regolamenti
          nelle materie di competenza del  Ministro  o  di  autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca tale potere. Tali regolamenti,  per  materie  di
          competenza di piu' Ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti interministeriali, ferma restando la necessita'  di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. 
            Essi  debbono  essere  comunicati   al   Presidente   del
          Consiglio dei Ministri  prima  della  loro  emanazione.  Il
          comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli  anzidetti
          regolamenti   debbano   recare    la    denominazione    di
          "regolamento", siano adottati previo parere  del  Consiglio
          di Stato, sottoposti al visto ed alla  registrazione  della
          Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.