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DECRETO-LEGGE 19 settembre 1994, n. 539

Disposizioni urgenti per l'attuazione da parte del Dipartimento per gli affari sociali del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

note: Entrata in vigore del decreto: 19-9-1994.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/04/1997)
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Testo in vigore dal:  19-9-1994 al: 18-11-1994

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per assicurare rapidi e tempestivi interventi a sostegno delle attività di prevenzione e recupero delle tossicodipendenze, nonché di introdurre talune modifiche al testo unico sulle tossicodipendenze;
Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni al fine di favorire interventi a favore degli stranieri extracomunitari immigrati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 settembre 1994;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri dell'interno, delle finanze, del tesoro e della sanità; EMANA il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. Ai fini di una più corretta predisposizione progettuale delle iniziative, nonché della verifica dell'attuazione dei progetti finanziati ai sensi del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, di seguito denominato testo unico, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, un nucleo operativo composto da tredici esperti, di cui otto in rappresentanza, rispettivamente, delle Amministrazioni del tesoro, dell'interno, di grazia e giustizia, della difesa, della pubblica istruzione, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, scelti prioritariamente tra il personale con qualifica dirigenziale, da quattro esperti particolarmente competenti nel settore della prevenzione e delle verifiche di efficienza e di efficacia e da un rappresentante delle associazioni delle famiglie. I membri del nucleo operativo sono rinnovati ogni anno per un terzo a decorrere dallo scadere del secondo anno. Non si può far parte del nucleo operativo per più di cinque anni. Il nucleo operativo riferisce periodicamente sull'attività svolta al Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale.
2. I componenti del nucleo operativo in rappresentanza delle amministrazioni dello Stato sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri interessati, e sono collocati fuori ruolo ai sensi e per gli effetti degli articoli 58 e 59 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. I rimanenti componenti del nucleo operativo sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 31 della legge 23 agosto 1988, n. 400, ovvero collocati fuori ruolo se appartenenti all'Amministrazione dello Stato.
3. Il nucleo operativo, nell'espletamento dei propri compiti, collabora, se richiesto, alla predisposizione dei progetti esecutivi da sottoporre a finanziamento ai sensi dell'articolo 2 e, comunque, acquisisce le necessarie informazioni sulle attività svolte dalle amministrazioni statali, dalle regioni, dai comuni interessati e dai soggetti ammessi a contributo, che sono tenuti a fornirle. I componenti del nucleo operativo possono accedere ai luoghi di esecuzione dei progetti al fine di constatarne lo stato di realizzazione e di effettuare ogni altra rilevazione utile per la verifica e il monitoraggio dell'attuazione dei progetti e della loro efficacia, anche ai fini di un costante miglioramento della qualità delle iniziative da realizzare nell'ambito della prevenzione e del recupero.
4. L'onere per il funzionamento del nucleo operativo di cui al comma 1 è valutato in lire 400 milioni annui, a decorrere dal 1993, cui si provvede a carico del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga di cui all'articolo 2, comma 1. Il Ministro del tesoro provvede, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.