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DECRETO LEGISLATIVO 8 agosto 1994, n. 490

Disposizioni attuative della legge 17 gennaio 1994, n. 47, in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia.

note: Entrata in vigore del decreto: 10/8/1994 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/12/2012)
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Testo in vigore dal: 10-8-1994
al: 12-10-2011
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 17 gennaio 1994, n. 47, recante  delega  al  Governo
per l'emanazione di nuove disposizioni in materia di comunicazioni  e
certificazioni di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 5 agosto 1994; 
  Sulla proposta  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il
Ministro di grazia e giustizia; 
                              E M A N A 
                  il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1. 
                       Ambito di applicazione 
  1. Le disposizioni del presente decreto  legislativo  si  applicano
alle pubbliche amministrazioni e agli enti pubblici, agli enti e alle
aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e alle societa'
o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico. 
          AVVERTENZA: 
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
            Note alle premesse: 
             - L'art. 76  della  Costituzione  regola  la  delega  al
          Governo  dell'esercizio  della   funzione   legislativa   e
          stabilisce  che  essa  non  puo'  avvenire   se   non   con
          determinazione di principi e criteri direttivi  e  soltanto
          per tempo limitato e per oggetti definiti. 
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore  di  legge  e  i
          regolamenti.