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DECRETO LEGISLATIVO 2 maggio 1994, n. 353

Attuazione delle direttive 89/594/CEE del Consiglio del 30 ottobre 1989, 89/595/CEE del Consiglio del 10 ottobre 1989 e 90/658/CEE del Consiglio del 4 dicembre 1990 in materia di riconoscimento di diplomi e svolgimento di attività di medico, odontoiatra, veterinario, infermiere e ostetrica.

note: Entrata in vigore del decreto: 25-6-1994
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  • Allegati
Testo in vigore dal: 25-6-1994
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista la direttiva del Consiglio 89/594/CEE del 30 ottobre 1989 che
modifica le direttive 75/362/CEE, 77/452/CEE, 78/686/CEE e 80/154/CEE
concernenti  il  riconoscimento reciproco dei diplomi, certificati ed
altri  titoli  rispettivamente  di  medico,  infermiere  responsabile
dell'assistenza generale, dentista, veterinario ed ostetrica, nonche'
le  direttive  75/363/CEE,  78/1027/CEE  e  80/155/CEE concernenti il
coordinamento   delle   disposizioni   legislative,  regolamentari  e
amministrative   per   le   attivita'   rispettivamente   di  medico,
veterinario ed ostetrica;
  Vista la direttiva del Consiglio 89/595/CEE del 10 ottobre 1989 che
modifica   la   direttiva   77/452/CEE   concernente   il   reciproco
riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di infermiere
responsabile  dell'assistenza generale e comportante misure destinate
ad  agevolare  l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di
libera  prestazione dei servizi e la direttiva 77/453/CEE concernente
il  coordinamento  delle  disposizioni  legislative, regolamentari ed
amministrative    per    l'attivita'   di   infermiere   responsabile
dell'assistenza generale;
  Vista la direttiva del Consiglio 90/658/CEE del 4 dicembre 1990 che
prevede  adeguamenti,  a seguito dell'unificazione tedesca, di talune
direttive concernenti il reciproco riconoscimento dei diplomi;
  Ritenuta l'opportunita' di dare attuazione alla predetta direttiva,
essendo scaduto il relativo termine;
  Tenuto  conto  della direttiva del Consiglio 93/16/CEE del 5 aprile
1993  intesa  ad  agevolare  la  libera  circolazione dei medici e il
reciproco  riconoscimento  dei  loro  diplomi,  certificati  ed altri
titoli;
  Visti  gli  articoli 1, 2 e 9 della legge 19 febbraio 1992, n. 142,
concernenti delega al Governo per l'attuazione delle citate direttive
89/594/CEE, 89/595/CEE e 90/658/CEE;
  Visto  l'art.  6,  comma  5,  della legge 22 febbraio 1994, n. 146,
recante proroga del termine di delega;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 22 aprile 1994;
 Sulla  proposta  dei  Ministri  per il coordinamento delle politiche
comunitarie  e degli affari regionali, della sanita', di concerto con
i  Ministri per le riforme elettorali ed istituzionali e, ad interim,
degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro;
                              E M A N A
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
  1.  Alla  legge 22 maggio 1978, n. 217, come modificata dalla legge
27  gennaio  1986,  n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni e
integrazioni:
    a)  nel  primo comma dell'art. 9 e' aggiunto il seguente periodo:
"A  tal  fine  il  Ministero  della  sanita'  comunica  le necessarie
informazioni  all'Ordine  dei  medici  competente  per  la iscrizione
temporanea   all'albo   o   in  apposito  registro  senza  oneri  per
l'interessato.";
    b) nel primo comma dell'art. 15:
    1)  nell'alinea,  le  parole  da:  "ultimata" a: "stessa, e" sono
soppresse;
    2) dopo la lettera b), e' aggiunta la seguente:
     " c) la formazione deve essere stata iniziata anteriormente al 1
gennaio  1981  per  la  Grecia,  al 1 gennaio 1986 per la Spagna e il
Portogallo e al 20 dicembre 1976 per gli altri Stati membri.";
    c) dopo l'art. 15 sono inseriti i seguenti:
  "Art. 15-bis. - 1. I diplomi, certificati ed altri titoli di medico
o  di medico specialista che non corrispondono alle denominazioni che
figurano, per lo Stato membro che li ha rilasciati, negli allegati A,
B  e  C,  sono  riconosciuti  come  corrispondenti se corredati di un
certificato  delle  autorita' competenti in cui e' attestato che essi
sono  rilasciati  a  conclusione  di  una  formazione  conforme  alle
disposizioni  previste  dalla normativa comunitaria e sono assimilati
da  parte  dello  Stato  membro  che li ha rilasciati a quelli la cui
denominazione figura nei predetti allegati.
  Art.  15-ter.  -  1.  I  diplomi,  certificati  ed altri titoli che
attestano  una  formazione  di  medico  acquisita dai cittadini degli
Stati  membri nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca e
che  non  risponde alle esigenze minime di formazione richieste dalla
normativa  comunitaria, vengono assimilati a quelli che le soddisfano
se:
   a) attestano una formazione iniziata prima del 3 ottobre 1990;
    b)  danno diritto all'esercizio dell'attivita' di medico in tutto
il  territorio  della  Germania  alle  stesse  condizioni  dei titoli
rlasciati  dalle  autorita'  competenti  tedesche  specificati  negli
allegati;
    c)  sono  corredati  di un certificato rilasciato dalle autorita'
competenti  tedesche  attestante che i loro titolari si sono dedicati
effettivamente  e  lecitamente in Germania alla professione di medico
per  un  periodo di almento tre anni consecutivi nel corso dei cinque
che precedono il rilascio dell'attestato.
   2.  I  diplomi,  certificati  ed  altri  titoli  che attestano una
formazione  di medico specialista acquisita dai cittadini degli Stati
membri  nel  territorio  dell'ex Repubblica democratica tedesca e che
non  risponde  alle  esigenze  minime  di  formazione richieste dalla
normativa  comunitaria  vengono assimilati a quelli che le soddisfano
se:
    a) attestano una formazione iniziata prima del 3 aprile 1992;
    b)    permettono    l'esercizio,   a   titolo   di   specialista,
dell'attivita'  di cui trattasi in tutto il territorio della Germania
alle   stesse   condizioni  dei  titoli  rilasciati  dalle  autorita'
competenti tedesche ed indicati negli allegati;
    c)  sono  corredati di un certificato, rilasciato dalle autorita'
competenti  tedesche,  attestante  l'esercizio, in qualita' di medico
specialista,   dell'attivita'   di   cui   trattasi  per  un  periodo
equivalente  al  doppio  delle  differenze  tra  la  durata minima di
formazione  prevista  dalla  normativa comunitaria e quella acquisita
nel territorio tedesco.".
   2.  Gli  allegati  A,  B,  C e D sostituiscono rispettivamente gli
allegati  A,  B,  C e D alla legge 22 maggio 1978, n. 217; ad essi e'
aggiunto, come allegato E, l'allegato E al presente decreto.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge o
          alle quali e' stato operato il rinvio. Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - L'art. 76  della  Costituzione  regola  la  delega  al
          Governo   dell'esercizio   della   funzione  legislativa  e
          stabilisce  che  essa  non  puo'  avvenire   se   non   con
          determinazione  di  principi e criteri direttivi e soltanto
          per tempo limitato e per oggetti definiti.
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
             - Le direttive CEE n. 89/594  e  n.  89/595  sono  state
          pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee
          n. L 341 del 23 novembre 1989 e ripubblicate nella Gazzetta
          Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n. 2 dell'8 gennaio
          1990 - 2a serie speciale.
             - La direttiva CEE n. 90/658 e' stata  pubblicata  nella
          Gazzetta  Ufficiale delle Comunita' europee n. L 353 del 17
          dicembre 1990 e ripubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
          Repubblica italiana n. 12 dell'11 febbraio 1991 - 2a  serie
          speciale.
             -   La   legge   n.   142/1992  reca  "Disposizioni  per
          l'adempimento  di  obblighi   derivanti   dall'appartenenza
          dell'Italia  alle  Comunita' europee (legge comunitaria per
          il 1991)". L'art. 1 riguarda il termine di delega, l'art. 2
          i criteri e i  principi  direttivi  generali  della  delega
          legislativa  e l'art. 9 le direttive 89/594/CEE, 89/595/CEE
          e 90/658/CEE.
             - L'art. 6, comma 5,  della  legge  n.  146/1994,  cosi'
          recita:  "5.  Il  termine di cui all'art. 1, comma 1, della
          legge  19  febbraio   1992,   n.      142,   e   successive
          modificazioni,  per  quanto  attiene  alle direttive di cui
          agli articoli 9, 14, 41, commi 1 e 2, 44,  45  e  65  della
          legge  medesima,  e' sostituito dal termine di cui all'art.
          1, comma 1, della presente legge".
          Nota all'art. 1:
             - I testi vigenti del primo  comma  dell'art.  9  e  del
          primo   comma   dell'art.   15  della  legge  n.  217/1978,
          modificata  dalla  legge  27  gennaio  1989,  n.  19,  come
          modificati  dal  decreto legislativo qui pubblicato, sono i
          seguenti:
             "Art. 9.  -  Il  cittadino  degli  altri  Stati  membri,
          nell'esercizio    dell'attivita'    di   cui   all'articolo
          precedente, ha gli  stessi  diritti  ed  e'  soggetto  agli
          stessi  obblighi  e  sanzioni  disciplinari stabiliti per i
          medici  italiani.  A  tal  fine  il Ministero della sanita'
          comunica le necessarie informazioni all'Ordine  dei  medici
          competente  per  la  iscrizione  temporanea  all'albo  o in
          apposito registro senza oneri per l'interessato".
             "Art. 15. - Nei confronti dei  medici  cittadini  di  un
          Paese  comunitario  in  possesso di diplomi, certificati od
          altri  titoli  rilasciati  dagli   Stati   di   origine   e
          provenienza,  che comprovino una formazione non rispondente
          all'insieme delle esigenze minime di  formazione  richieste
          dalla  normativa comunitaria per la professione di medico o
          di   medico   specialista,   si   applicano   le   seguenti
          disposizioni:
               a)  ai  fini del riconoscimento del titolo di medico e
          per l'esercizio della relativa professione, ovvero  per  la
          prestazione   dei   servizi,  i  predetti  sanitari  devono
          presentare  un  attestato,   rilasciato   dalle   autorita'
          competenti, dal quale risulti che essi hanno effettivamente
          svolto  la specifica professione o attivita' per un periodo
          di almeno tre anni consecutivi nel corso  dei  cinque  anni
          che precedono il rilascio dell'attestato;
               b)  ai  fini  del  riconoscimento del titolo di medico
          specialista  i  predetti  sanitari  devono  presentare   un
          attestato,  rilasciato  dalle  autorita' competenti, da cui
          risulti che  essi  si  sono  effettivamente  e  lecitamente
          dedicati   alla   specifica   attivita'   per   il  periodo
          equivalente al doppio della differenza  tra  la  durata  di
          formazione  specializzata  richiesta  nello Stato membro di
          origine o di provenienza e la durata minima  di  formazione
          prevista dall'allegato D;
              c)   la   formazione   deve   essere   stata   iniziata
          anteriormente al 1 gennaio 1981 per la Grecia, al 1 gennaio
          1986 per la Spagna e il Portogallo e al  20  dicembre  1976
          per gli altri Stati membri".