stai visualizzando l'atto

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO MINISTERIALE 16 marzo 1994, n. 358

Regolamento recante le dotazioni minime delle attrezzature e delle strumentazioni di cui debbono essere dotate le imprese esercenti attività di autoriparazione.

note: Entrata in vigore del decreto: 26/06/1994
nascondi
vigente al 14/05/2026
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  26-6-1994

IL MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 122, sulle "Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione";
Visto l'art. 3, comma 1, lettera b), della legge, che stabilisce che la dotazione delle attrezzature e delle strumentazioni occorrenti per l'esercizio dell'attività di autoriparazione deve essere indicata in apposite tabelle approvate dal Ministro dei trasporti,
Sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, conformemente a quanto disposto nell'articolo sopra citato;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella riunione del 25 novembre 1993;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata con nota n. 130/MC del 5 gennaio 1994;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1

1. Sono approvate le tabelle della Commissione tecnica di unificazione dell'autoveicolo (C.U.N.A.) NC 195-05, NC 195-06, NC 195-07, NC 195-08, NC 195-09, allegate al presente regolamento, del quale fanno parte integrante, riguardanti le dotazioni minime delle attrezzature e delle strumentazioni di cui debbono essere dotate le imprese esercenti attività di autoriparazione, previste nell'art. 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, rispettivamente nei settori:
a) meccanica e motoristica;
b) carrozzeria;
c) elettrauto;
d) gommista.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 16 marzo 1994

Il Ministro: COSTA Visto il Guardasigilli: CONSO Registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 1994

Registro n. 1 Trasporti, foglio n. 36

NOTE
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 3, comma 1, lettera b), della legge n. 122/1992 è il seguente:
"1. Ai fini dell'iscrizione nel registro di cui all'art. 2, l'impresa deve documentare la sussistenza dei requisiti seguenti:
a) (omissis):
b) dotazione delle attrezzature e delle strumentazioni, occorrenti per l'esercizio dell'attività, indicate in apposite tabelle approvate, dal Ministro dei trasporti, con proprio decreto, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative. Tali tabelle sono periodicamente aggiornate con la medesima procedura".
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possano essere adottati con decreti ministeriali ed interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei Conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.