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DECRETO-LEGGE 30 maggio 1994, n. 322

Rifinanziamento della legge 28 agosto 1989, n. 302, concernente disciplina del credito peschereccio di esercizio.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-6-1994.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 19 luglio 1994, n. 466 (in G.U. 28/07/1994, n.175).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/07/1994)
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Testo in vigore dal: 29-7-1994
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                               Art. 1. 
  1. Per l'attuazione della legge 28 agosto 1989, n.  302  (a)  ,  e'
autorizzata la spesa di ((lire 20.000 milioni)) per l'anno 1993. 
  2. All'onere di cui al comma 1 si provvede  mediante  utilizzo  per
((lire 20.000 milioni)) , delle disponibilita' del Fondo centrale per
il credito peschereccio di cui all'articolo 10,  comma  primo,  della
legge 17 febbraio 1982, n. 41 (b)  ,  che  all'uopo  vengono  versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate ad apposito
capitolo dello stato di previsione dell'Amministrazione competente. 
  (( 2-bis. Una quota pari a lire 3.000 milioni della somma  prevista
al comma 1 e' destinata all'erogazione di un  contributo  una  tantum
per la ricapitalizzazione dei consorzi di garanzia collettiva fidi di
cui all'articolo 17 della legge 28  agosto  1989,  n.  302  (a),  che
concorrono alla costituzione di fondi di  garanzia.  La  ripartizione
del finanziamento e' stabilita dal Comitato  istituito  dall'articolo
23 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, come modificato dall'articolo
15 della legge 10 febbraio 1992, n. 165 (b) .)) 
  3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.