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MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 6 aprile 1994, n. 334

Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 31 marzo 1965 concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari.

note: Entrata in vigore del decreto: 19/6/1994 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/08/1994)
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vigente al 10/06/2026
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Testo in vigore dal:  4-8-1994
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IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto ministeriale 31 marzo 1965, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 22 aprile 1965, concernente la disciplina degli additivi chimici consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari modificato da ultimo con il decreto 14 febbraio 1994, n. 225, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 5 aprile 1994;
Ritenuto di dover provvedere ad ulteriori modificazioni ed integrazioni del decreto ministeriale 31 marzo 1965;
Vista la relazione della Direzione generale per l'igiene degli alimenti e per la nutrizione in data 23 giugno 1993;
Sentito il Consiglio superiore di sanità;
Visti gli articoli 5, lettera g), e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283;
Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza generale del 23 dicembre 1993;
Ritenuto di dover applicare la clausola di mutuo riconoscimento, ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge 28 luglio 1993, n. 300, anche ai prodotti alimentari originari dei Paesi EFTA che sono contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1

((1. L'allegato I del decreto ministeriale 31 marzo 1965))
2. Le disposizioni riguardanti il residuo di 20 mg/litro di anidride solforosa nella birra non si applicano alla birra legalmente prodotta e/o commercializzata in un altro Stato membro della Comunità europea e a quelli originari dei Paesi contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo.
3. Le disposizioni di cui al "Titolo XIV - Correttori di acidità" riguardanti l'impiego di acido acetico non si applicano nel caso di alimenti nei quali l'aceto rappresenta il liquido di governo o contenenti l'aceto nel liquido di governo.
4. Le disposizioni del presente decreto non si applicano agli alimenti legalmente prodotti e/o commercializzati in un altro Stato membro della Comunità europea e a quelli originari dei Paesi contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 6 aprile 1994

Il Ministro: GARAVAGLIA

Visto, il Guardasigilli: CONSO