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DECRETO-LEGGE 6 maggio 1994, n. 272

Attuazione degli embarghi deliberati dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nei confronti di Haiti e del movimento UNITA in Angola.

note: Entrata in vigore del decreto: 9-05-1994.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 05 luglio 1994, n. 434 (in G.U. 08/07/1994, n.158).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/07/1994)
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vigente al 14/05/2026
Testo in vigore dal:  9-7-1994
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le risoluzioni numeri 841, 873, 875 e 864 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, rispettivamente in data 16 giugno 1993, 13 ottobre 1993, 18 ottobre 1993 e 15 settembre 1993, che, in quanto adottate ai sensi del capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, hanno forza obbligatoria per gli Stati membri;
Visti i regolamenti approvati dal Consiglio dei Ministri della CEE n. 1608/93 e n. 3028/93 sull'embargo nei confronti di Haiti ed il regolamento approvato dallo stesso Consiglio n. 2967/93 sull'embargo nei confronti del movimento UNITA in Angola;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di dare esecuzione da parte italiana ai predetti atti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 maggio 1994;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per le riforme elettorali ed istituzionali e, ad interim, degli affari esteri, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, delle finanze, del tesoro e del commercio con l'estero;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. Sono resi indisponibili i fondi, ivi inclusi quelli derivanti dalla cessione di proprietà, appartenenti al Governo di Haiti o alle autorità di fatto in Haiti, ovvero che siano controllati, direttamente o indirettamente da detti soggetti, o anche da enti, ovunque situati o costituiti che siano posseduti o controllati dal Governo e dalle menzionate autorità in Haiti.
((
1-bis. Sono altresì resi indisponibili i fondi e le altre risorse finanziarie, ivi comprese quelle provenienti da altri cespiti patrimoniali, nonché l'oro e gli altri metalli preziosi, appartenenti ai seguenti soggetti:
a) ufficiali delle forze armate haitiane, compresa la polizia, e loro più prossimi familiari;
b) principali partecipanti al colpo di Stato del 1991, al Governo illegale seguito al colpo di Stato, e loro più prossimi familiari;
c) persone dipendenti o agenti per conto dei militari haitiani o dei loro più prossimi familiari.
1-ter. Il Ministro degli affari esteri cura la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'elenco dei nominativi dei soggetti rientranti nelle categorie di cui al comma 1-bis comunicati dal Comitato istituito con la risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite n. 841/1993))
((2. L'indisponibilità di cui ai commi 1 e 1-bis non opera nelle ipotesi previste dal paragrafo 2 della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite n. 873/1993))
3.
((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 5 LUGLIO 1994, N. 434))
.
4. Gli istituti di credito e gli altri soggetti che detengono a qualsiasi titolo i fondi resi indisponibili dal presente decreto sono tenuti a darne comunicazione al Ministero del tesoro entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso.