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MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 23 marzo 1994, n. 239

Regolamento recante modificazioni al regolamento di applicazione ed esecuzione delle leggi 2 agosto 1982, n. 528, e 19 aprile 1990, n. 85, sull'ordinamento del gioco del lotto, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303.

note: Entrata in vigore del decreto: 3/5/1994
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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  3-5-1994

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 2 agosto 1982, n. 528, sull'ordinamento del gioco del lotto;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 17 marzo 1994;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata con nota n. 4268 del 23 marzo 1994;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'art. 1 è sostituito dal seguente:
"Art. 1 (Gestione del gioco). - 1. Il servizio del lotto è amministrato dal Ministero delle finanze per mezzo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ovvero è affidato in concessione, con decreto del Ministro delle finanze, anche nel rispetto della normativa comunitaria, a soggetti che siano in possesso di comprovati requisiti di affidabilità e di idoneità tecnica.";
b) dopo il titolo IV è aggiunto il seguente titolo:
"Titolo V
NORME PER LA GESTIONE DEL GIOCO DEL LOTTO
IN CONCESSIONE
Art. 28 (Funzioni e poteri del concessionario). - 1. Nel caso in cui la gestione del lotto sia affidata in concessione, le competenze attribuite alle commissioni di zona, dagli articoli 10, 11 e 13 e le competenze attribuite all'intendente di finanza e all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato dagli articoli 15, 16 e 17 del presente decreto possono essere trasferite al concessionario con l'atto di concessione, che, in proposito, conterrà le necessarie norme di garanzia per lo Stato e per gli utenti.
Art. 29 (Canone di concessione). - 1. Il canone di concessione può essere determinato in misura fissa o in quota percentuale sugli incassi, ovvero con sistema misto.
2. Il canone determinato in percentuale sugli incassi può essere in quota fissa ovvero in quote crescenti, fermo rimanendo che al concessionario devono far carico tutti i costi della gestione.
Art. 30 (Norme di contabilità). - 1. Nel caso in cui sia trasferita al concessionario la competenza al pagamento delle vincite, i rapporti contabili fra i raccoglitori, lo stesso concessionario e il Ministero delle finanze sono regolati dal disciplinare di concessione.
Art. 31 (Vigilanza sulla gestione). - 1. Il Ministero delle finanze esercita la vigilanza sulla gestione del gioco del lotto, anche mediante ispezioni negli uffici del concessionario e controlli sulle procedure. Il concessionario è tenuto a fornire le informazioni e la documentazione richieste dall'Amministrazione finanziaria.".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 23 marzo 1994

Il Ministro: GALLO

Visto, il Guardasigilli: CONSO Registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 1994

Registro n. 1 Finanze, foglio n. 305

AVVERTENZA:
Il testo delle note quì pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 11, comma 1, del D.L. n. 557/1993 recante ulteriori interventi correttivi di finanza pubblica per l'anno 1994: "1. Il Ministro delle finanze è autorizzato ad affidare in concessione la gestione delle lotterie e di altri giuochi amministrati dallo Stato mediante appositi sistemi automatizzati ovvero mediante l'integrazione del sistema attivato per la gestione del lotto. Il Ministro delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le modificazioni e le integrazioni occorrenti per adeguare i regolamenti delle lotterie alla gestione mediante sistemi automatizzati affidati in concessione".
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Note all'art. 1:
- Per il titolo del D.P.R. n. 303/1990 si veda in nota alle premesse.
- Si riportano i testi degli articoli 10, 11, 13, 15, 16 e 17 del regolamento adottato con il predetto D.P.R. n. 303/1990:
"Art. 10 (Deposito e custodia delle matrici). - 1. Le giocate sono valide e produttive di effetti quando, ricevute nelle forme e condizioni prescritte, e relative matrici meccanizzate siano state depositate, a cura della competente commissione di zona, nei relativi archivi ove devono essere custodite in uno o più armadi di sicurezza provvisti di serratura a tre chiavi differenti e di congegno di controllo".
"Art. 11 (Esclusione di giocate dall'estrazione). - 1.
Qualora la competente commissione di zona venga comuqnue a conoscenza che le matrici rivelano incompletezza di dati o le giocate sono state accettate in violazione delle disposizioni dell'art. 3 della citata legge n. 528/1982, come modificato dall'art. 1 della legge 19 aprile 1990, n. 85, ovvero i dati non sono pervenuti al centro di elaborazione, ne dichiara l'esclusione dall'estrazione con decisione da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale di zona del gioco del lotto.
2. Il giocatore, in tal caso, ha diritto al rimborso della giocata, che dev'essere richiesto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della decisione.
3. Il rimborso viene effettuato dietro ritiro dello scontrino dal raccoglitore che ha ricevuto la giocata".
"Art. 13 (Determinazione e convalida delle vincite.
Bollettino ufficiale di zona del gioco del lotto). - 1. Nel primo giorno feriale successivo all'estrazione la commissione di zona si riunisce per procedere alla determinazione e convalida delle vincite e alla redazione del Bollettino ufficiale di zona del gioco del lotto contenente le vincite distinte per punto di raccolta.
2. Il Bollettino suddetto deve contenere tutti gli elementi atti ad individuare agevolmente le vincite con il relativo ammontare al netto delle ritenute di legge.
3. Il Bollettino ufficiale di cui al comma 1 deve essere inviato alla Direzione generale per le entrate speciali, alla Direzione generale dei monopoli di Stato e a tutte le intendenze di finanza comprese nella zona presso cui è stata istituita la commissione di zona. Le predette intendenze provvedono, il successivo giorno lavorativo, all'affissione del Bollettino nel proprio albo per un periodo non inferiore a sessanta giorni.
4. Ad ogni punto di raccolta sarà trasmesso, e quindi esposto al pubblico, il Bollettino contenente le vincite conseguite presso il punto stesso".
"Art. 15 (Pagamento delle vincite non superiori a L. 1.250.000). - 1. Per le vincite d'importo non superiore a L. 1.250.000, lo scontrino deve essere esibito al raccoglitore che ha ricevuto la giocata. Quest'ultimo provvede al pagamento delle vincite ed al ritiro dello scontrino, previo accertamento della integrità e completezza dello stesso.
2. Nell'ultimo giorno utile prima della decadenza di cui al comma 1 dell'art. 14 è consentito al vincitore di presentare lo scontrino all'intendenza di finanza, secondo le modalità previste dall'art. 16 per le vincite superiori a L. 1.250.000.
3. La medesima procedura può essere consentita, su autorizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, in caso di vincite eccezionalmente numerose".
"Art. 16 (Modalità di presentazione dello scontrino per vincite superiori a L. 1.250.000). - 1. Gli scontrini delle vincite di importo superiore a L. 1.250.000 vanno presentati per il pagamento ad un ispettorato compartimentale dei Monopoli di Stato che ne rilascia ricevuta al presentatore in calce alla fotocopia dello scontrino stesso.
2. L'ispettorato compartimentale compila subito ad uso interno apposito stampato a rigoroso rendiconto contenente tutti gli elementi dello scontrino, oltre le generalità e l'indirizzo indicato dal destinatario del pagamento.
3. Il giocatore può presentare lo scontrino anche all'intendenza di finanza nell'ambito della cui circoscrizione ricade il luogo del suo domicilio fiscale; il predetto ufficio provvede, in tal caso, ad inoltrarlo immediatamente, a mezzo plico assicurato, alla Direzione generale dei monopoli di Stato.
4. È data, altresì, facoltà al vincitore di presentare lo scontrino, a suo rischio e pericolo, a mezzo del servizio postale, purché spedito con raccomandata con ricevuta di ritorno alla Direzione generale dei monopoli di Stato entro il termine di decadenza di cui al comma 1 dell'art. 14.
5. Nel caso di presentazione dello scontrino all'intendenza di finanza quest'ultima provvede agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2.
6. L'intendenza di finanza o l'ispettorato compartimentale inviano immediatamente, a mezzo plico assicurato, alla Direzione generale dei monopoli di Stato lo scontrino ritirato o quello pervenutogli come sopra, unitamente ad un esemplare del modello di stampato di cui al comma 2".
"Art. 17 (Modalità di pagamento delle vincite superiori a L. 1.250.000). - 1. Il pagamento delle vincite d'importo superiore a L. 1.250.000 e di quelle d'importo inferiore non pagate dal raccoglitore nei casi previsti dall'art. 15 è effettuato da parte della Direzione generale dei monopoli di Stato entro quindici giorni dal ricevimento dello scontrino, mediante emissione di titolo commutabile in vaglia cambiario dalla Banca d'Italia intestato al presentatore dello scontrino o alla persona da lui indicata ed inviato al suo domicilio.
2. In caso di smarrimento dello scontrino, durante la trasmissione effettuata dall'ispettorato compartimentale o dall'intendenza di finanza, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato provvede ugualmente al pagamento, sulla base della matrice dello stampato di cui al comma 2 dell'art. 16 che, a tal fine, sarà inviata unitamente ad una dichiarazione firmata dal capo dell'ispettorato attestante l'avvenuta presentazione dello scontrino e la sua trasmissione alla Direzione generale dei monopoli di Stato per il pagamento".