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REGIO DECRETO 22 giugno 1893, n. 355

Che stabilisce rispettivamente i quadri organici del Corpo dello stato maggiore generale della R. Marina, del Corpo del genio navale, degli ufficiali del Corpo sanitario militare marittimo, degli ufficiali dei Corpo di commissariato militare marittimo, dei commessi delle Direzioni dei lavori, dei contabili e dei guardiani di magazzino per la R. marina, dei disegnatori e degli scrivani locali della R. marina. (093U0355)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/07/1893 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  28-7-1893 al: 9-2-2011
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Art. 1


UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 3 dicembre 1878 n. 4610 (serie 2ª);

Visto il R. decreto 28 giugno 1890 n. 6943 (serie 3ª);

Vista la legge 15 giugno 1893 n. 282, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero della Marina per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1893 al 30 giugno 1894;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro della Marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il quadro organico degli ufficiali del Corpo sanitario militare marittimo è stabilito in conformità della seguente tabella:

Ispettore, numero uno.
Direttori, id. cinque.
Medici capi di lª classe, id. undici.
Medici capi di 2ª classe, id. diciasette.
Medici di 1ª classe, id. settantacinque.
Medici di 2ª classe, id. sessantasette.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo sello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 giugno 1893.

UMBERTO.

C. A. Racchia.

Visto, Pel Guardasigilli: Giolitti.