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REGIO DECRETO 19 febbraio 1893, n. 138

Che accetta la rendita dovuta per la conversione di beni immobili di enti morali ecclesiastici soppressi. (093U0138)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/04/1893
Gli allegati H, I, K, L, M sono stati pubblicati successivamente nelle seguenti Gazzette: GU n. 72 del 27-03-1893, GU n. 73 del 28-03-1893, GU n. 74 del 29-03-1893, GU n. 75 del 30-03-1893, GU n. 76 del 31-03-1893.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  9-4-1893 al: 15-12-2010
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Art. 1



Le rendite liquidate per i beni devoluti al Demanio e quelle corrispondenti alla tassa straordinaria del 30 per cento sull'intiero patrimonio degli enti morali ecclesiastica soppressi, indicati negli elenchi A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L, controfirmati dai Nostri Ministri Segretari di Stato per il Tesoro, interim per le Finanze e di Grazia e Giustizia e dei Culti, ed annessi al presente decreto, sono rispettivamente accertate nelle somme annue esposte nelle colonne 5 e 6 degli elenchi stessi.

Sono parimenti accertate nelle somme esposte nella colonna 18 degli anzidetti elenchi le rate di rendita pel tempo decorso dalle prese di possesso dei beni immobili operate per gli effetti della conversione ordinata dalla legge 7 luglio 1866, fino al giorno in cui entrò in vigore la legge di soppressione e già pagate agli investiti degli enti morali ecclesiastici sul fondo costituito dagli interessi della rendita iscritta al Demanio in esecuzione del Nostro decreto 17 febbraio 1870 n. 5519.