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MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 31 luglio 1993, n. 545

Regolamento recante estensione della tutela brevettuale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, a nuove varietà vegetali d'altri generi e specie.

note: Entrata in vigore del decreto: 13-1-1994
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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  13-1-1994

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA

DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA
E DELLE FORESTE
Vista la legge 16 luglio 1974, n. 722, recante la ratifica ed esecuzione della convenzione per la protezione dei ritrovati vegetali, adottata a Parigi il 2 dicembre 1961 e dell'atto addizionale recante modifiche alla convenzione stessa, adottato a Ginevra il 10 novembre 1972;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, contenente norme per la protezione delle nuove varietà vegetali (come modificato dalla legge 14 ottobre 1985, n. 620) ed in particolare l'art. 24, comma 2, il quale prevede che, mediante decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste sono adottate le norme regolamentari per estendere le disposizioni medesime alle nuove varietà vegetali di altri generi e specie;
Considerata l'opportunità di estendere le disposizioni recate dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 974 del 1975 ad altri generi e specie botanici;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 30 novembre 1992 (n. 173/92 S.G.);
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n. DAGL 1/1.1.4/31890/4.13.42 del 29 maggio 1993);

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1

1. L'applicazione delle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, viene estesa alle nuove varietà dei generi e delle specie le cui denominazioni nella versione latina e, laddove esiste, nella versione italiana, sono riportate nell'elenco che segue:
Allium Sativum L., Aglio
Beta Vulgaris L. Var. Cycla (L.) Ulrich, Bietola
da coste
Anthriscus Cerefolium (L.) Hoffm, Cerfoglio
Phaseolus Coccineus (L.), Fagiolo di Spagna
Lens Culinaris med., Lenticchia
Petroselinum Crispum (Mill.) Nym
Ex A.W. Hill, Prezzemolo
Raphanus Sativus, Rafano e ravanello
Scorzonera Hispanica L., Scorzonera
Valerianella Locusta (L.) Laterr., Valeriana
Cucurbita Maxima Dichesne, Zucca
Cynara Cardunculus L., Cardo
Brassica Pekinensis (Lour.) Rupr., Cavolo cinese
Lotus Corniculatus L., Ginestrino
Onobrychis Vicifolia Scop., Lupinella
Lupinus Albus L., Lupino bianco
Hedisarum Coronarium L., Sulla
Vicia Sativa L., Veccia comune
Vicia Villosa Roth, Veccia vellutata
Arrhenaterum Elatius (L.) P. Beauv ex J S. et K.B. Presl, Avena altissima
Cannabis Sativa L., Canapa
Carthamus Tinctorius L., Cartamo
Brassica Rapa L. Var. Silvestris (Lam.) Briggs, Ravizzone
Festuca Pratensis Hudson, Festuca dei prati
Festuca Ovina L., Festuca ovina
Festuca Rubra L., Festuca rossa
Fhleum Pratense L., Fleolo o coda di topo
Lolium x Beaucheanum Kunth., Loglio ibrido
Diospyros Kaki L., Diospiro o Kaki (cachi)
Aster (Gen.), Aster
Chamaecytisus Palmensis L.F. Link
Medicago Arborea L.
Amerpha Fruticosa L.
Acer Negundo L.
Lavandula Sp.
Kalachoe (gen.)
Delphinium

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 31 luglio 1993

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato SAVONA Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste DIANA

Visto, il Guardasigilli: CONSO Registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 1993

Registro n. 6 Industria, foglio n. 183

AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Nota alle premesse:
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.