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MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 30 settembre 1993, n. 540

Regolamento recante norme sui nuovi insegnamenti complementari e disciplina degli esami nelle Accademie di belle arti.

note: Entrata in vigore del decreto: 12-1-1994
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vigente al 13/05/2026
  • Allegati
Testo in vigore dal:  12-1-1994

IL MINISTRO

DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123 sull'ordinamento dell'istruzione artistica;
Visto il regio decreto 29 giugno 1924, n. 1239, che regola gli orari ed i programi di esame per i licei artistici e le accademie di belle arti;
Vista la legge 6 agosto 1991, n. 244, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 6 giugno 1991, n. 172, recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato svolgimento delle operazioni preordinate all'avvio dell'anno scolastico 1991-1992;
Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 aprile 1992, applicativo dell'art. 1- bis della legge 6 agosto 1991, n. 244;
Vista l'ordinanza ministeriale 26 novembre 1984, disciplinante in via permanente i corsi speciali delle accademie;
Considerato che in ragione dei nuovi insegnamenti complementari introdotti con il decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 aprile 1992 nei piani di studio delle accademie di belle arti si rende necessario procedere ad una coerente revisione dell'ordinanza ministeriale 26 novembre 1984 e ad una nuova regolamentazione degli esami;
Sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione che ha espresso il proprio parere nell'adunanza del 22 settembre 1992;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 24 giugno 1993;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400 con nota n. 2145 del 30 settembre 1993;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1

1. A decorrere dall'anno accademico in corso all'atto di entrata in vigore del presente regolamento gli allievi delle accademie di belle arti, fermi restando gli esami annuali relativi alle materie fondamentali d'insegnamento previste dal regio decreto 29 giugno 1924, n. 1239, per essere ammessi agli esami di diploma dovrano aver superato almeno gli esami finali relativi:
a) a sette materie complementari, se iscritti al corso di pittura;
b) a otto materie complementari, se iscritti al corso di scultura;
c) a sei materie complementari, se iscritti al corso di decorazione;
d) a nove materie complementari, se iscritti al corso di scenografia.
2. Le votazioni relative alle materie di cui al regio decreto 29 giugno 1924, n. 1239 e alle materie complementari di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 aprile 1992, vengono espressi in trentesimi dalle commissioni costituite ai sensi dell'articolo 132 del decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, relativamente alle materie fondamentali e dell'art. 1, comma 3, allegato B, del decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 aprile 1992, relativamente alle materie complementari.
AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Note alle premesse:
- La legge 6 agosto 1991, n. 244, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 183 del 6 agosto 1991, ha convertito in legge, con modificazioni, il D.L. 6 giugno 1991, n. 172, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 132 del 7 giugno 1991. L'art. 1- bis del D.L. 6 giugno 1991, n. 172, aggiunto dalla legge di conversione, prevede, al comma 2, la ridefinizione didattica dei corsi speciali e straordinari delle accademie di belle arti, da effettuarsi con decreto del Ministro della pubblica istruzione.
- Il decreto del Ministro della pubblica istruzione del 13 aprile 1992, dispone, in attuazione dell'art. 1- bis, comma 2, del D.L. 6 giugno 1991, n. 172, la ridefinizione didattica dei corsi speciali delle accademie di belle arti mediante la soppressione dei corsi predetti e l'introduzione di insegnamenti complementari nei piani di studio delle accademie medesime.
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
- I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "Regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.