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LEGGE 9 novembre 1993, n. 445

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle aziende autonome per l'anno finanziario 1993.

note: Entrata in vigore della legge: 25/11/1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  25-11-1993 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Disposizioni generali
1. Nello stato di previsione dell'entrata, negli stati di previsione dei Ministeri e nei bilanci delle amministrazioni e aziende autonome, approvati con la legge 23 dicembre 1992, n. 501, nonché nelle tabelle A e C, sono introdotte, per l'anno finanziario 1993, le variazioni di cui alle annesse tabelle.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
La legge n. 501/1992 reca: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993 e bilancio pluriennale per il triennio 1993-1995"".