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DECRETO-LEGGE 17 settembre 1993, n. 367

Disposizioni urgenti per l'acquisto di velivoli antincendio da parte della Protezione civile.

note: Entrata in vigore del decreto: 19/9/1993.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 1993, n. 456 (in G.U. 16/11/1993, n.269).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/11/1993)
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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  17-11-1993
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di autorizzare l'acquisto di velivoli antincendio da parte della Protezione civile, al fine di fronteggiare il grave fenomeno degli incendi boschivi;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 settembre 1993;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali, dell'ambiente, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. Al fine di potenziare i velivoli adibiti allo spegnimento incendi il Dipartimento della protezione civile è autorizzato all'acquisto di aerei ed elicotteri antincendio.
2. Il relativo onere, valutato in complessive lire 130 miliardi, è posto a carico del Fondo per la protezione civile.
3. Il Fondo per la protezione civile è reintegrato della somma di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995, a carico degli stanziamenti destinati agli interventi per la prevenzione e la lotta contro gli incendi boschivi.
4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli anni 1994 e 1995 dello stanziamento iscritto, ai fini del
(( bilancio triennale 1994-1996 ))
, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro
(( per l'anno 1994 ))
, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali.
5. Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi, a causa dell'imperiosa urgenza conseguente alla recrudescenza del fenomeno, in deroga alle norme vigenti, ivi comprese quelle di contabilità generale dello Stato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, sono definite le modalità di acquisizione dei velivoli di cui al comma 1. Con la medesima ordinanza, sono altresì definite, sino all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, le modalità di gestione degli aeromobili di cui al presente articolo.
6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.