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DECRETO-LEGGE 27 agosto 1993, n. 326

Interpretazione autentica di norme riguardanti le competenze accessorie del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

note: Entrata in vigore del decreto: 28/08/1993.
Decreto-Legge convertito dalla L. 27 ottobre 1993, n. 425 (in G.U. 27/10/1993, n.253).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/10/1993)
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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  28-8-1993

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 29 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29, e successive modificazioni;
Visto l'articolo 4 della legge 22 dicembre 1980, n. 873, e succes- sive modificazioni;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di risolvere due problemi interpretativi che hanno determinato incertezze negli organi amministrativi e grave turbamento nel personale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 agosto 1993;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. Il primo comma dell'articolo 29 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29, va inteso nel senso che, nei giorni di assenza dal servizio per i quali compete il premio industriale, la maggiorazione del premio stesso è dovuta nella misura spettante al dipendente nella giornata precedente la suindicata assenza.
2. L'articolo 4, quarto comma, lettera c), della legge 22 dicembre 1980, n. 873, va inteso nel senso che le domeniche, le festività infrasettimanali e le giornate di riposo compensativo non sono computate ai fini del superamento del limite di centottanta giorni di assenza, che preclude l'erogazione del compenso annuale di incentivazione.