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MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 3 maggio 1993, n. 228

Regolamento concernente i requisiti psico-fisici ed attitudinali per l'accesso nelle qualifiche dell'area operativa tecnica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

note: Entrata in vigore del decreto: 31-7-1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/04/2008)
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Testo in vigore dal:  31-7-1993 al: 3-5-2008
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IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570, e successive modificazioni;
Visto l'art. 14, comma 11, della legge 5 dicembre 1988, n. 521, nella parte in cui prevede che siano stabiliti i requisiti speciali richiesti per l'assunzione nei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1990, n. 335, concernente il regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo 10 febbraio 1990 che reca, tra l'altro, la definizione dei nuovi profili professionali del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Considerata l'esigenza di dare attuazione all'art. 14, comma 11, della citata legge n. 521/1988, determinando i requisiti psico-fisici ed attitudinali necessari per l'accesso nei nuovi profili dell'area operativa tecnica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
D'intesa con le organizzazioni sindacali del personale dei vigili del fuoco maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 25 febbraio 1993;
Vista la comunicazione fatta al Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 aprile 1993;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1

1. I requisiti psico-fisici ed attitudinali di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi di accesso nei profili di vigile del fuoco (qualifica funzionale V), assistente tecnico antincendi (qualifica funzionale VI) e ispettore tecnico antincendi (qualifica funzionale VII) dell'area operativa tecnica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono i seguenti:
a) sana e robusta costituzione fisica e piena integrità psichica;
b) peso corporeo contenuto nei limiti previsti dalla seguente formula: altezza (espressa in centimetri) meno 100 più o meno 20%;
c) normalità del senso luminoso e cromatico, quest'ultimo determinato mediante corretta lettura e/o interpretazione delle tavole di Ishihara;
d) normalità del campo visivo;
e) acutezza visiva:
per il profilo di vigile del fuoco, visus naturale non inferiore a 18/10 complessivi, con non meno di 8/10 nell'occhio che vede meno; non è ammessa la correzione con lenti;
per i profili di assistente tecnico antincendi e di ispettore tecnico antincendi, visus non inferiore a 18/10 complessivi, con non meno di 8/10 nell'occhio che vede meno; è ammessa la correzione raggiungibile con lenti sferiche positive o negative di qualsiasi valore diottrico, purché la differenza tra le due lenti non sia superiore a tre diottrie;
f) percezione della voce sussurrata a sei metri da ciascun orecchio, con esclusione di uso di protesi acustica;
g) apparato dentario tale da assicurare la funzione masticatoria: il totale dei denti mancanti o sostituiti da protesi fissa non può essere superiore a sedici elementi.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- La legge n. 1570/1941 reca: "Nuove norme per l'organizzazione dei servizi antincendi".
- Il comma 11 dell'art. 14 della legge n. 521/1988 (Misure di potenziamento delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) prevede che: "Con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, sono stabilite le modalità di espletamento dei concorsi di assunzione nei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i requisiti speciali richiesti per la partecipazione nonché le materie oggetto delle prove di esame".
- Il D.P.R. n. 335/1990 approva il regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo 10 febbraio 1990 concernente il personale del comparto delle aziende e delle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, di cui all'art. 5 del D.P.R. 5 marzo 1986, n. 68.
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività del Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.