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LEGGE 22 maggio 1993, n. 159

Norme in materia di abusiva riproduzione di opere librarie e abrogazione del contributo sulle opere di pubblico dominio di cui agli articoli 177, 178 e 179 e all'ultimo comma dell'articolo 172 della legge 22 aprile 1941, n. 633.

note: Entrata in vigore della legge: 11-6-1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/04/2003)
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Testo in vigore dal:  11-6-1993 al: 18-9-2000
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Chiunque abusivamente riproduce a fini di lucro, con qualsiasi procedimento, la composizione grafica di opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche e musicali, che siano protette dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, ovvero, pur non avendo concorso alla riproduzione ma avendo conoscenza di essa, pone in commercio, detiene per la vendita o introduce a fini di lucro nel territorio dello Stato le dette riproduzioni, è punito con una sanzione amministrativa da lire un milione fino a lire tre milioni e, in casi di particolare gravità, con una sanzione amministrativa fino a lire dieci milioni.
2. Non è considerata a fini di lucro l'utilizzazione di riproduzioni di testi musicali per attività didattica, di studio e di ricerca, ivi compresi esercitazioni e saggi per le attività musicali amatoriali e per quelle svolte da associazioni e fondazioni senza scopo di lucro, né l'utilizzazione per altre manifestazioni pubbliche di testi musicali che non siano acquistabili sul mercato.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:
- Il testo degli articoli 177, 178 e 179 e dell'ultimo comma dell'art. 172 della legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio), è il seguente:
"Art. 177. - Sullo spaccio di ogni esemplare di opere letterarie, scientifiche, didattiche e musicali di pubblico dominio, pubblicate in volumi, deve essere corrisposto dall'editore a favore della Cassa di assistenza e di previdenza degli autori scrittori, e musicisti, un diritto del 3 per cento in cifra tonda sul prezzo di copertina. Per i volumi il cui prezzo non è superiore a lire 10, tale diritto è ridotto al 2 per cento.
Sullo spaccio di esemplari di elaborazioni tutelate delle opere suddette l'ammontare del diritto è ridotto alla metà".
"Art. 178. - Ai fini della corresponsione del diritto previsto all'articolo precedente, ogni esemplare delle opere suddette destinate allo spaccio deve essere contrassegnato dall'Ente italiano per il diritto di autore, secondo le norme del regolamento, e a cura dell'editore.
Il diritto è corrisposto per ogni esemplare effettivamente venduto secondo le norme del regolamento".
"Art. 179. - La corresponsione del diritto previsto nell'art. 177 può essere effettuata globalmente mediante convenzione stipulata tra le associazioni sindacali interessate".
"Art. 172. - (Omissis).
È punito con l'ammenda fino a lire ottantamila chiunque violi le norme degli articoli 177 e 178".
Nota all'art. 1:
- Per il titolo della legge n. 633/1941 si veda la nota al titolo.