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DECRETO-LEGGE 25 maggio 1993, n. 158

Interventi a favore delle aziende agricole danneggiate dall'infezione di afta epizootica.

note: Entrata in vigore del decreto: 26-5-1993.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 24 luglio 1993, n. 250 (in G.U. 24/07/1993, n.172).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/04/2004)
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vigente al 14/05/2026
Testo in vigore dal:  26-5-1993

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prevedere interventi a favore delle aziende agricole, singole o associate, danneggiate dall'infezione di afta epizootica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 1993;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e della sanità;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. Alle aziende agricole, singole od associate, danneggiate dall'infezione di afta epizootica verificatasi nell'anno 1993, nei territori delle regioni in cui è stato dichiarato lo stato di calamità con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste in data 7 aprile 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 21 aprile 1993, sono concesse le provvidenze contributive e creditizie indicate nel presente decreto.