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MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 6 novembre 1992, n. 525

Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 31 marzo 1965 concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari.

note: Entrata in vigore del decreto: 24/01/1993
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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  24-1-1993

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto ministeriale 31 marzo 1965, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 22 aprile 1965, concernente la disciplina degli additivi chimici consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari;
12 agosto 1987, n. 396, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 1› ottobre 1987;
24 luglio 1990, n. 252, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 1› settembre 1990, riguardanti modificazioni ed aggiornamenti del decreto ministeriale sopracitato;
Visto il decreto ministeriale 3 maggio 1971, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 18 maggio 1971, riguardante la disciplina degli amidi modificati destinati all'alimentazione umana;
Vista la direttiva del Consiglio n. 89/107/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli additivi autorizzati nei prodotti alimentari destinati al consumo umano;
Vista la direttiva della Commissione n. 90/612/CEE del 26 ottobre 1990, recante modifica alla direttiva n. 78/663/CEE del Consiglio che stabilisce requisiti di purezza specifici per gli emulsionanti, gli stabilizzanti, gli addensanti e i gelificanti che possono essere impiegati nei prodotti alimentari;
Ritenuto di dover provvedere alle modificazioni ed integrazioni del decreto ministeriale 31 marzo 1965, necessarie per il recepimento delle direttive comunitarie sopra citate;
Ritenuto di dover provvedere ad ulteriori modificazioni ed integrazioni del decreto ministeriale 31 marzo 1965 e del decreto ministeriale 3 maggio 1971 già citati;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107, riguardante l'attuazione delle direttive 88/388/CEE e 91/71/CEE relative agli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari ed ai materiali di base per la loro preparazione;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, riguardante l'attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari;
Viste le relazioni della Direzione generale per l'igiene degli alimenti e la nutrizione in data 27 ottobre 1989, 14 marzo 1991, 23 marzo 1991, 10 maggio 1991 e 2 luglio 1991;
Sentito il Consiglio superiore di sanità;
Visti gli articoli 5, lettera g), 7 e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283;
Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza generale del 19 dicembre 1991;
Viste le osservazioni della Commissione CEE, ai sensi dell'art. 8, paragrafo 2, della direttiva 83/189/CEE;
Ritenuta l'opportunità di non procedere all'inserimento del "Titolo XIV Edulcoloranti" nell'allegato I del decreto ministeriale 31 marzo 1965, in relazione alla disposizione di cui all'art. 16, comma 8, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111;
Ritenuta, altresì, l'opportunità di mantenere ancora in vigore le disposizioni di cui all'art. 15 del decreto ministeriale 31 marzo 1965 sopra citato in relazione a quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lettera e) e dall'allegato III del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107;
Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza generale del 5 ottobre 1992;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1

1. L'art. 1 del decreto ministeriale 31 marzo 1965 è sostituito dal seguente:
"Art. 1. - 1. È approvato l'elenco degli additivi alimentari, consentiti nella preparazione dei prodotti alimentari, di cui all'allegato I.
2. L'allegato II riporta le categorie degli additivi alimentari.
3. L'inserimento di un additivo alimentare in una delle categorie dell'allegato II avviene conformemente alla funzione principale normalmente svolta dall'additivo in questione. La classificazione dell'additivo in una particolare classe (categoria) non esclude peraltro la possibilità che tale additivo sia autorizzato per altre funzioni.
4. L'inclusione degli additivi alimentari nell'elenco di cui all'allegato I, avviene sulla base dei criteri generali fissati nell'allegato III.
5. Gli additivi alimentari devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche e rispondere ai requisiti di purezza riportati nell'allegato I o, in mancanza, a quelli fissati dalla Farmacopea ufficiale, ultima edizione".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art.5, lettera g), della legge n. 283/1962 è il seguente:
"È vietato impiegare nella preparazione di alimenti o bevande, vendere, detenere per vendere o somministrare come mercede ai propri dipendenti, o comunque distribuire per il consumo, sostanze alimentari:
a) - f) (omissis);
g) con aggiunta di additivi chimici di qualsiasi natura non autorizzati con decreto del Ministro per la sanità o, nel caso che siano autorizzati, senza l'osservanza delle norme prescritte per il loro impiego. I decreti di autorizzazione sono soggetti a revisioni annuali".
- Il testo dell'art. 7 della citata legge n. 283/1962 è il seguente:
"Art. 7. - Il Ministro per la sanità con proprio decreto, sentito il Consiglio superiore di sanità, può consentire la produzione ed il commercio di sostanze alimentari e bevande che abbiano subito aggiunte o sottrazioni o speciali trattamenti, ivi compreso l'impiego di raggi ultravioletti, radiazioni ionizzanti, antibiotici, ormoni, prescrivendo, del pari, anche le indicazioni che debbano essere riportate sul prodotto finito".
- Il testo dell'art. 22 della ripetuta legge n. 283/1962 è il seguente:
"Art. 22. - Il Ministro per la sanità, entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, sentito il Consiglio superiore di sanità, pubblicherà con suo decreto, l'elenco degli additivi chimici consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari, nel quale dovranno essere specificate, oltre le loro caratteristiche chimico-fisiche, i requisiti di purezza, i metodi di dosaggio negli alimenti, i casi d'impiego e le dosi massime d'uso degli stessi.
Entro un anno il Ministro per la sanità pubblicherà l'elenco dei metodi ufficiali d'analisi delle sostanze alimentari.
Il Ministro per la sanità è autorizzato a provvedere con successivi decreti ai periodici necessari aggiornamenti".
Nota all'art. 1:
- L'art. 1 del D.M. 31 marzo 1965 concerne l'approvazione dell'elenco degli additivi chimici consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari.