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REGIO DECRETO 22 maggio 1892, n. 354

Che sanziona alcune penalità contro l'indebito uso dei segnali d'allarme dei treni senza giustificato motivo. (092U0354)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/07/1892 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/11/1980)
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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  30-11-1899
aggiornamenti all'articolo

Art. 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 11 LUGLIO 1980, N. 753))
((1))
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AGGIORNAMENTO (1)

Il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 ha disposto (con l'art. 104, comma 1) l'abrogazione del presente articolo salvo quanto previsto dal precedente art. 103. Si riporta il testo del suddetto articolo: "Fino all'emanazione delle norme regolamentari e delle disposizioni interne di cui al precedente titolo IX, restano in vigore le disposizioni di legge e regolamentari esistenti per le singole materie indicate nel titolo medesimo".