stai visualizzando l'atto

LEGGE 12 giugno 1892, n. 267

Che concerne la costruzione e sistemazione delle strade comunali obbligatorie. (092U0267)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/07/1892 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
nascondi
vigente al 14/05/2026
Testo in vigore dal:  5-7-1892

Art. 1



La somma da stanziare per sussidio dello Stato nella costruzione e sistemazione delle strade comunali obbligatorie, in base all'art. 9 della legge 30 agosto 1868 n. 4613, è fissata in lire 962,500 per l'esercizio 1891-1892 e in lire 1,500,000 per i tre esercizi successivi.