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LEGGE 7 aprile 1892, n. 184

Sull'esercizio dei telefoni. (092U0184)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/05/1892 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  6-5-1892 al: 15-12-2009
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Art. 1



È libero a chiunque di stabilire per proprio uso esclusivo comunicazioni telefoniche nei propri fondi, purché i fili non passino sopra o sotto il suolo pubblico o la proprietà altrui.

Nessun'altra comunicazione telefonica può essere stabilita senza chiedere ed ottenere la concessione del Governo.

I modi e le forme per domandare ed ottenere queste concessioni saranno fissati nel regolamento.