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LEGGE 7 gennaio 1892, n. 2

Che dà facoltà al Governo di estendere ai comuni che ne facciano richiesta, tutte o in parte le disposizioni della legge 15 gennaio 1885 n. 2892, per il miglioramento delle condizioni igieniche dell'abitato. (092U0002)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/01/1892 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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vigente al 13/05/2026
Testo in vigore dal:  16-12-2009
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Art. 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9))