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MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 19 giugno 1992, n. 391

Regolamento recante disposizioni concernenti i pannelli di segnalazione delle attrezzature portate o semiportate dalle trattrici agricole durante la circolazione su strada.

note: Entrata in vigore del decreto: 13/10/1992
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vigente al 14/05/2026
  • Allegati
Testo in vigore dal:  13-10-1992

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, con il quale viene approvato il testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, con il quale viene approvato il regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti, 30 giugno 1988, n. 388 (Gazzetta Ufficiale - supplemento ordinario - 5 settembre 1988, n. 208), relativo a "pannelli retroriflettenti e fluorescenti per la segnalazione di veicoli pesanti e lunghi";
Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 399, sulle "Norme sulla circolazione delle trattrici agricole munite di attrezzature di tipo portato o semiportato" che:
con l'art. 1, comma 1, inserisce nel decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, dopo l'art. 69- bis un ulteriore art. 69- ter nel quale, tra l'altro, si stabilisce l'obbligo di dotare gli ingombri a sbalzo delle attrezzature portate o semiportate di pannelli di segnalazione;
con il comma 2 dello stesso art. 1 demanda al Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, l'emanazione dell'apposito decreto applicativo per i pannelli sopracitati;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella riunione del 21 novembre 1991;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata con nota n. UL.VAR. 5/41-81 del 18 maggio 1992;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1

1. Per attrezzature di tipo portato o semiportato si intendono le attrezzature per lavorazioni agricole sopportate rispettivamente, in modo integrale o parziale, dalla trattrice agricola; esse possono essere collocate in posizione laterale, anteriore o posteriore.
2. Ai fini del presente regolamento, ove non diversamente specificato, con la parola "attrezzatura" o "attrezzo" si intende indifferentemente una attrezzatura di tipo portato o semiportato che presenti sporgenze, rispetto alla sagoma della trattrice, nelle condizioni di circolazione stradale.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, approva il testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, nel quale la legge n. 399/1990 introduce il nuovo art. 69- ter.
- La legge 10 febbraio 1982, n. 38, con l'art. 9 ha modificato l'art. 69 del D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, stabilendo tra l'altro i valori limiti legali delle dimensioni e masse delle macchine agricole.
- La legge 16 ottobre 1984, n. 719, integra il D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, per quanto concerne la disciplina della circolazione delle macchine agricole con la modifica dell'art. 69 e con l'aggiunta dell'art. 69- bis.
- Il D.M. 30 giugno 1985 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 1985) stabilisce le modalità di segnalazione, mediante pannelli retroriflettenti dei veicoli e dei carichi eccezionali, rispetto ai limiti legali di cui all'art. 32 del D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393.
- Il D.M. 30 giugno 1988, n. 388 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 208 del 5 settembre 1988) stabilisce le norme di installazione dei pannelli retroriflettenti e fluorescenti per la segnalazione dei veicoli pesanti e lunghi, nonché quelle di omologazione dei medesimi, per le quali fa riferimento al regolamento ECE/ONU n. 70.
- La legge 15 dicembre 1990, n. 399:
al comma 1 dell'art. 1, dopo l'art. 69- bis del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, introdotto dalla legge 16 ottobre 1984, n. 719, introduce a sua volta il seguente:
"Art. 69- ter (Circolazione delle trattrici agricole). - 1. Le trattrici agricole per circolare su strada con attrezzature di tipo portato o semiportato in posizione laterale, anteriore o posteriore, devono rispondere alle seguenti caratteristiche tecniche:
a) la lunghezza complessiva dell'insieme trattrice- attrezzo non deve superare il doppio di quella della trattrice isolata non zavorrata, fermo restando l'obbligo di iscrizione nella sagoma fissata dagli articoli 32 e 69;
b) la massa complessiva dell'attrezzo o degli attrezzi portati non deve superare il 30 per cento di quella della trattrice isolata e non zavorrata nei limiti delle masse fissate dall'art. 69;
c) quali che siano le condizioni di carico della trattrice la massa trasmessa sulla strada dall'asse di guida in condizioni statiche non deve essere inferiore al 20 per cento di quella della trattrice stessa in ordine di marcia;
d) il bloccaggio tridirezionale degli attacchi di supporto degli attrezzi deve impedire, durante il trasporto, qualsiasi oscillazione degli stessi rispetto alla trattrice;
e) le attrezzature semiportate agganciate all'attacco a tre punti posteriore della trattrice agricola debbono essere equipaggiate con una o più ruote liberamente orientabili intorno ad un asse verticale rispetto al piano di appoggio, ovvero essere munite di dispositivi atti a consentire la corretta iscrizione in curva del complesso trattrice-attrezzo.
2. Gli ingombri a sbalzo derivanti da attrezzature portate o semiportate devono essere dotati di pannelli retroriflettenti e fluorescenti con le caratteristiche colorimetriche e fotometriche di cui al decreto del Ministro dei trasporti 30 giugno 1988, n. 388.
3. Qualora gli ingombri costituiti da attrezzi portati o semiportati occultino la visibilità dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione della trattrice, questi devono essere ripetuti secondo quanto disposto dal regolamento, ovvero delle prescrizioni dell'allegato 12 al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212.
4. Le trattrici agricole con attrezzature di tipo portato o semiportato ancorché rientranti nei limiti di sagoma di cui al comma 1, devono essere equipaggiate con il dispositivo a luce lampeggiante gialla previsto dal quinto comma dell'art. 76.
5. Le trattrici agricole equipaggiate con attrezzature di tipo portato o semiportato che non rientrano nei limiti stabiliti nel comma 1 sono considerate macchine agricole eccezionali e si applicano ad esse le norme di cui all'art.
69- bis.
6. Chiunque viola la disposizione di cui al comma 5 è punito ai sensi dell'art. 69.
7. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila";
al comma 2 dell'art. 1 dà mandato al Ministero dei trasporti ad emanare, di concerto con il Ministero dei lavori pubblici, un decreto inteso a definire le dimensioni dei pannelli, di cui al comma 2 dell'art. 69- ter nonché le relative modalità di applicazione ed i tempi di attuazione.
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.