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MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 25 maggio 1992, n. 338

Regolamento recante norme per l'applicazione delle disposizioni del regolamento CEE n. 2092/91 del Consiglio del 24 giugno 1991 in materia di produzione agricola con metodo biologico dei prodotti vegetali non trasformati.

note: Entrata in vigore del decreto: 1/8/1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/06/1993)
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vigente al 10/06/2026
Testo in vigore dal:  17-6-1993
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IL MINISTRO

DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
Visto il regolamento della CEE n. 2092/91 del Consiglio del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli ed alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari, pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunità europee n. L 198 del 22 luglio 1991;
Considerato che gli articoli 8 e 9 del regolamento della CEE n. 2092/91 richiedono l'instaurazione di un sistema di controlli, rimettendo alla normativa degli Stati membri la individuazione degli organi preposti ai controlli stessi;
Ritenuto pertanto che tale sistema rientra tra gli interventi di interesse nazionale ai sensi dell'art. 71, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in quanto volto alla regolazione del mercato agricolo;
Ritenuta la necessità di adottare disposizioni uniformi per l'applicazione nel territorio nazionale del regolamento della CEE n. 2092/91;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale dell'11 maggio 1992;
Effettuata la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, con nota n. AI-43, in data 22 maggio 1992.

ADOTTA

il presente regolamento:

Art. 1

Disposizioni generali
1. Ai fini del presente regolamento, per "regolamento della CEE" si intende il regolamento della CEE n. 2092/91 del Consiglio del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli ed alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari, pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunità europee n. L 198 del 22 luglio 1991.
2. Il presente regolamento detta norme per assicurare, nell'ambito delle competenze del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, l'uniforme applicazione sul territorio nazionale delle disposizioni del regolamento della CEE riguardanti i prodotti agricoli vegetali non trasformati ed i prodotti del comparto vitivinicolo ed olivicolo.
((1))
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AGGIORNAMENTO (1)

La Corte Costituzionale, con sentenza 28 maggio - 10 giugno 1993, n. 278 (in G.U. 1ª s.s. 16/06/1993, n. 25), "dichiara che non spetta allo Stato disporre, senza l'osservanza delle procedure previste, l'attuazione di norme di regolamenti comunitari; di conseguenza annulla il decreto del ministro per l'agricoltura e le foreste 25 maggio 1992, n. 338 (Regolamento recante norme per l'applicazione delle disposizioni del regolamento Cee n. 2092 del 1991 del Consiglio del 24 giugno 1991 in materia di produzione agricola con metodo biologico dei prodotti vegetali non trasformati)."