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LEGGE 19 febbraio 1992, n. 191

Limitazione trentennale del divieto di frazionamento delle unità poderali per la ricostruzione delle unità produttive.

note: Entrata in vigore della legge: 18/03/1992
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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  18-3-1992
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Il divieto di frazionamento delle unità poderali di cui all'articolo 1 della legge 3 giugno 1940, n. 1078, ha durata trentennale dalla prima assegnazione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 febbraio 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri

GORIA, Ministro dell'agricoltura e delle foreste

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI AVVERTENZA: Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai

sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle

disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica

e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28

dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota all'art. 1:
- L'art. 1 della legge n. 1078/1940, recante "Norme per evitare il frazionamento delle unità poderali assegnate a contadini diretti coltivatori", stabilisce, senza prevedere termini di durata, il divieto di frazionamento delle unità poderali assegnate a contadini diretti coltivatori costituite in comprensori di bonifica da enti di colonizzazione o da consorzi di bonifica. La disposizione così recita:
"Art. 1. - Le unità poderali costituite in comprensori di bonifica da enti di colonizzazione o da consorzi di bonifica ed assegnate in proprietà a contadini diretti coltivatori, non possono essere frazionate per effetto di trasferimenti a causa di morte o per atti tra vivi".