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LEGGE 10 febbraio 1992, n. 164

Nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini.

note: Etrata in vigore della legge: 12/3/1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/04/2010)
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  • NORME GENERALI-CLASSIFICAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE,
    DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE E AMBITO DI APPLICAZIONE
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  • RICONOSCIMENTO E MODALITÀ DI GESTIONE DEI
    RIFERIMENTI GEOGRAFICI
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  • ANALISI CHIMICO-FISICA ED ESAME ORGANOLETTICO
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  • RILEVAZIONE E GESTIONE DELLE SUPERFICI ABILITATE
    E DENUNCE DI PRODUZIONE
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  • RILAVAZIONE E GESTIONE DELLE SUPERFICI ABILITATE
    E DENUNCE DI PRODUZIONE
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  • RIVENDICAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLA
    INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA
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  • ISTITUZIONE DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA
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    INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI
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    ORIGINE E LE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE
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  • DISPOSIZIONI SULLA DESIGNAZIONE E
    PRESENTAZIONE DEI VINI
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  • SISTEMA SANZIONARIO
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  • 30
  • 31
  • DISPOSIZIONI TRANSITORIE
  • 32
Testo in vigore dal:  12-3-1992 al: 10-5-2010
aggiornamenti all'articolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga.

la seguente legge:

Art. 1

(Denominazione di origine e indicazione geografica tipica)
1. Per denominazione di origine dei vini si intende il nome
geografico di una zona viticola particolarmente vocata utilizzato per designare un prodotto di qualità e rinomato,le cui caratteristiche sono connesse all'ambiente naturale ed ai fattori umani.

2. Per indicazione geografica tipica dei vini si intende il nome geografico di una zona utilizzato per designare il prodotto che ne deriva.

3. Le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche
tipiche sono riservate ai mosti e ai vini, alle condizioni previste dalla presente legge.

4. Le "bevande di fantasia a base di vino", le "bevande di
fantasia provenienti dall'uva", i succhi non fermentati della vite, i prodotti vitivinicoli aromatizzati, nonché i vini frizzanti gassificati ed i vini spumanti gassificati non possono utilizzare denominazioni d'origine e indicazioni geografiche tipiche nella loro designazione e presentazione
Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art.10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,n.1092, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficienza degli atti legislativi qui trascritti.