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REGIO DECRETO 20 dicembre 1891, n. 750

Che modifica il regolamento delle rr. Scuole di medicina veterinaria. (091U0750)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/02/1892 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  13-2-1892 al: 15-12-2010
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UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Veduto il regolamento delle R. Scuole di medicina veterinaria, approvato col Nostro decreto del 29 gennaio 1891 n. 120;
Veduta la convenienza di modificare l'art. 5 del regolamento predetto, riguardante la nomina del Direttore;
Sentito il Consiglio Superiore d'Istruzione;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

All'art. 5 del regolamento per le Scuole di medicina veterinaria approvato col Nostro decreto 29 gennaio 1891 n. 120, è sostituito il seguente:

«Un Direttore temporaneo, nominato per elezione fra i professori ordinari di materie speciali di veterinaria, è preposto al governo immediato della Scuola, e da lui dipende il personale dello insegnamento e dell'amministrazione. Nei casi di impedimento o di assenza il professore anziano ne fa le veci.

Il Direttore sarà nominato con decreto Reale sulla proposta dei professori ordinari e straordinari della Scuola e di quelli delle Università o Istituti superiori dei cui insegnamenti si giovano gli studenti di veterinaria. Il Direttore dura in carica un triennio.

Sono rispettati i diritti acquisiti per i Direttori attualmente in carica e nominati a vita».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 dicembre 1891.

UMBERTO.

P. Villari.

Visto, Il Guardasigilli: L. Ferraris.