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REGIO DECRETO 29 novembre 1891, n. 700

Che concerne il conferimento dei posti d'ingegnere e di geometra di ultima classe nel corpo tecnico catastale. (091U0700)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/01/1892 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  14-1-1892 al: 31-12-1897
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UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto il regolamento approvato con Regio decreto 2 agosto 1887 n. 4871 (serie 3ª) sul riordinamento dell'imposta fondiaria;
Visto il Regio decreto 25 novembre 1888 n. 5835 concernente l'ammissione e la carriera del personale tecnico catastale;
Sentita la Giunta superiore del Catasto;

Sulla

proposta del Ministro delle Finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

All'art. 8 del Regio decreto 25 novembre 1888 n. 5835 è sostituito il seguente:

«I posti di ingegnere e di geometra di ultima classe, vacanti nel corpo tecnico catastale, possono anche essere conferiti, previo esperimento, rispettivamente agli ingegneri ed ai geometri che da due anni almeno prestano servizio straordinario nei lavori catastali, purché abbiano i titoli rispettivamente richiesti dagli articoli 2 e 3.»

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1891.

UMBERTO.

G. Colombo.

Visto, Il Guardasigilli: L. Ferraris.