Che stabilisce la retribuzione da corrispondersi alle Amministrazioni
degli ospedali della R. Marina, dagli ufficiali, dagli impiegati
civili e dai borghesi, nonchè la retta pei militari di bassa forza
in essi ricoverati. (091U0582)
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 01/11/1891
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)