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LEGGE 2 luglio 1891, n. 381

Che sostituisce con altri gli articoli 8 e 9 della legge 24 giugno 1889, n. 5489. (091U0381)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/07/1891 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  28-7-1891 al: 15-12-2009
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Art. 1



Agli articoli 8 e 9 della legge 24 giugno 1888, n. 5489, (Serie 3ª), sono sostituiti i seguenti:

Art. 8. - È istituita in ciascun capoluogo di circondario delle provincie di cui all'art. 1 una Giunta di tre arbitri, composta di un giudice del Tribunale del territorio nel quale i beni sono situati, il quale sarà, a capo d'ogni anno, nominato dal primo presidente della Corte di appello e ne sarà il Presidente, e di due arbitri, eletti per un biennio, l'uno dal Presidente dello stesso Tribunale e e l'altro dal Prefetto della provincia.

Tanto al giudice presidente, quanto ai due arbitri è dato un supplente nei modi e con le forme del comma precedente.

Il giudice presidente e i due arbitri si titolari che supplenti possono essere rieletti.

Sarà Segretario del Collegio arbitramentale un vice-cancelliere, o vice-cancelliere aggiunto dello stesso tribunale.

L'arbitramento sarà valido anche per le persone incapaci e per gli enti morali legittimamente rappresentati.

Art. 9. - La Giunta d'arbitri è incaricata:

1. Della ricognizione e identificazione dei fondi di cui all'articolo 1.

2. Della liquidazione ed assegnazione delle indennità agli aventi diritto.

3. Della risoluzione di qualunque questione relativa alle servitù ed allo svincolo di esse.

Quando la Giunta d'arbitri riconosce indispensabile per la popolazione di un comune o di parte di esso o per una università od associazione di cittadini che si continui nell'esercizio dell'uso, e la estensione del terreno da cedersi in corrispettivo dell'affrancazione sia giudicata dalla Giunta stessa insufficiente alla popolazione o alla parte di essa od alla università od associazione di cittadini per proseguire come per il passato nello esercizio della pastorizia o delle altre servitù, avuto riguardo alle condizioni speciali dei luoghi, la Giunta di arbitri ammetterà gli utenti all'affrancazione di tutto o di parte del fondo gravato, mediante pagamento di un annuo canone al proprietario.

Contro le deliberazioni della Giunta sull'oggetto di cui al precedente paragrafo, potranno tanto il proprietario quanto gli utenti ricorrere al Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, il quale, udito il parere del Consiglio di Stato, provvederà in modo definititivo.

L'ammontare del canone da pagarsi al proprietario sarà dalla Giunta determinato in base al valore del fondo, depurato dell'onere della servitù e saranno applicabili le disposizioni dell'art. 6 della presente legge.