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LEGGE 28 giugno 1891, n. 351

Concernente vitalizi ai militari che hanno combattuto sotto i governi nazionali del 1848-49. (091U0351)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/07/1891 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  26-7-1891 al: 15-12-2009
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Art. 1


UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

All'articolo 7° della legge 4 dicembre 1879, n. 5168, (serie 2ª) è sostituito il seguente:

Nei limiti stanziati in bilancio colla legge suddetta e con le successive 22 luglio 1881, n. 349, (serie 3ª) 3 luglio 1888, n. 5505 (serie 3ª), 2 marzo 1884, n. 1958 (serie 3ª), 22 aprile 1886, n. 3821, (serie 3ª), basterà d'ora in poi per l'ammissione dei sott'ufficiali, caporali e soldati all'assegno vitalizio, che i medesimi, oltre all'aver servito con regolare arruolamento nei corpi combattenti sotto i Governi nazionali del 1848-49 ed essere privi di mezzi di sussistenza, soddisfacciano alle condizioni seguenti:

a) Abbiano o ripreso servizio in una almeno delle guerre successive, compresa la campagna di Crimea, o provino con validi documenti dinanzi alla Commissione di esserne stati impediti da gravissimi ostacoli, o abbiano sofferta prigionia od esilio per causa politica;

b) Non abbiano di propria volontà servito posteriormente alcuno dei Governi restaurati;

c) Non siansi resi indegni per fatti delittuosi o disonoranti.

L'aggiudicazione degli assegni vitalizi sarà fatta dalla Commissione secondo le norme da essa finora seguite, ed il pagamento dei detti assegni avrà luogo a misura che vi saranno somme disponibili, sul fondo di lire 790,000 stanziate a questo effetto sul bilancio della guerra.

I sott'ufficiali, caporali e soldati che in virtù della presente legge o delle precedenti abbiano diritto ad assegno vitalizio e non lo abbiano fin qui fatto valere, invieranno, senza prescrizione di termini, le loro domande corredate dai relativi documenti, al Ministero della guerra o della marina.

Questa disposizione si estende anche agli ufficiali, contemplati nella legge del 7 luglio 1876, n. 3213, (serie 2ª) i quali avendo titolo all'assegno non abbiano finora potuto farlo valere.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma il 28 giugno 1891.

UMBERTO.

Pelloux.
S. de Saint Bon.
L. Luzzatti.

Visto, Il Guardasigilli: L. Ferraris.