Con il quale è concessa l'importazione temporanea dei filati di pelo
di cammello per la fabbricazione di cinghia per trasmissione, e dei
rottami di ottone per essere rifusi e ridotti in fogli, in spranghe,
in fili ed in lavori. (091U0243)
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 14/06/1891
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)