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LEGGE 6 maggio 1891, n. 215

Che autorizza il governo del Re a concedere all'Istituto italiano di Credito fondiario, l'esercizio del credito fondiario in tutto il Regno. (091U0215)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/05/1891 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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vigente al 13/05/2026
Testo in vigore dal:  16-12-2009
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Art. 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9))