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LEGGE 5 maggio 1891, n. 210

Che stabilisce in 508 il numero dei collegi elettorali politici per tutto il Regno eleggendo ciascun collegio un deputato. (091U0210)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/05/1891 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 21-5-1891
al: 15-12-2009
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                             UMBERTO I. 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Sono abrogati gli articoli 44 e 45  del  testo  unico  della  legge
elettorale politica, approvata col R. decreto 24 settembre  1882,  n.
999. 
 
  Agli articoli 65, 69, 74, 75, 77, 80 dello stesso testo unico  sono
rispettivamente sostituiti gli articoli 65, 69, 74, 75, 77, 80  della
legge 22 gennaio 1882, n. 593.