Che stabilisce che i bastimenti addetti al trasporto di passeggieri
per viaggi di lunga navigazione siano provveduti dei medicinali e
degli oggetti indicati nella tabella A annessa al presente decreto.
(091U0052)
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 08/03/1891
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)