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REGIO DECRETO 15 gennaio 1891, n. 52

Che stabilisce che i bastimenti addetti al trasporto di passeggieri per viaggi di lunga navigazione siano provveduti dei medicinali e degli oggetti indicati nella tabella A annessa al presente decreto. (091U0052)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/03/1891 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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vigente al 13/05/2026
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