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LEGGE 14 ottobre 1991, n. 336

Disciplina della costruzione, circolazione e sosta delle auto- caravan.

note: Entrata in vigore della legge: 14/11/1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/05/1992)
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Testo in vigore dal: 14-11-1991
al: 31-12-1992
aggiornamenti all'articolo
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
   la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  1. Sono soggetti alle norme della presente legge gli autoveicoli di
cui alla lettera l) del primo comma dell'articolo 26 del testo  unico
delle norme sulla disciplina della circolazione  stradale,  approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959,  n.  393,
introdotta dal secondo comma dell'articolo 2 della legge 10  febbraio
1982, n. 38, definiti auto-caravan. 
   AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Nota all'art. 1:
             -  La  lettera l) del primo comma dell'art. 26 del testo
          unico  delle  norme  sulla  disciplina  della  circolazione
          stradale,  approvato  con  D.P.R. n. 393 del 1959, aggiunta
          dall'art. 2, secondo comma, della legge n.  38/1982,  cosi'
          recita:
             "Gli  autoveicoli  consistenti  in veicoli a motore, con
          almeno quattro ruote, esclusi i  motoveicoli,  si  dividono
          in:
              a) - i) (omissis);
               l)   auto-caravan:  autoveicolo  avente  una  speciale
          carrozzeria attrezzato permanentemente per  essere  adibito
          al  trasporto e all'alloggio di un massimo di sette persone
          compreso il conducente".