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MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 30 maggio 1991, n. 218

Regolamento concernente la disciplina dei concorsi per l'accesso alla qualifica di revisore tecnico delle telecomunicazioni dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

note: Entrata in vigore del decreto: 7/08/1991
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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  7-8-1991

IL MINISTRO DELLE POSTE

E DELLE TELECOMUNICAZIONI
Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1982, con il quale le qualifiche funzionali ed i relativi profili professionali del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici sono stati rielaborati ed ascritti a categorie secondo le declaratorie di cui all'art. 3 della citata legge n. 797/1981 e sono stati rideterminati i contingenti organici delle singole qualifiche funzionali, pubblicato nel 3› supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 5/1983;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 agosto 1982, con il quale sono stati fissati i requisiti culturali per l'accesso alle varie categorie del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, pubblicato nel Bollettino ufficiale n. 11/1983;
Visto il decreto ministeriale 20 novembre 1982, concernente la disciplina dei concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, pubblicato nel 4› supplemento al Bollettino ufficiale n. 12/1983;
Ravvisata l'opportunità di procedere alla integrazione del sopra citato decreto ministeriale 20 novembre 1982, nella parte in cui disciplina i titoli di studio occorrenti per la partecipazione al concorso per la qualifica di revisore tecnico (categoria sesta) ed il relativo programma di esame, al fine di renderlo più aderente alle nuove esigenze dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;
Sentita la commissione paritetica amministrazione-sindacati;
Sentito il consiglio di amministrazione;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 22 aprile 1991;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n. GM/59046/4150 DL/CR del 29 maggio 1991);

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1

Concorsi pubblici a revisore tecnico
dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici
1. Per l'accesso alla qualifica di revisore tecnico (categoria sesta) dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, di cui all'allegato 1 al decreto ministeriale 20 novembre 1982, n. 49503, l'amministrazione ha facoltà di bandire appositi concorsi pubblici, limitando la partecipazione a coloro che siano in possesso del di- ploma di maturità tecnica industriale con specializzazione in telecomunicazioni o in elettronica o in informatica.
2. Il programma di esame relativo ai suddetti concorsi è indicato nell'allegato A annesso al presente decreto.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Si riporta un estratto dal D.M. 20 novembre 1982, concernente la qualifica funzionale di revisore tecnico, pubblicato nel 4› supplemento al Bollettino ufficiale n. 12 del 15 giugno 1983 del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni:
"Categoria VI
PERSONALE DELL'ESERCIZIO
QUALIFICA FUNZIONALE DI REVISORE TECNICO
Forma di assunzione:
Concorso pubblico circoscrizionale per esami.
Riserva di posti:
60% in favore del personale di quinta categoria avente almeno quattro anni di anzianità nella stessa quinta categoria, purché in possesso di uno dei titoli di studio sottoelencati.
Titolo di studio:
Diploma di maturità scientifica o di maturità tecnica industriale con specializzazione in informatica elettronica industriale, elettrotecnica, energia nucleare o telecomunicazioni ovvero di maturità professionale di tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche.
PROGRAMMA DI ESAME
(Omissis).
COMMISSIONE GIUDICATRICE
Presidente:
Funzionario con qualifica dirigenziale dei ruoli tecnici dell'A.S.S.T.
Membri:
Due funzionari dell'A.S.S.T. con qualifica non inferiore a vice dirigente, di cui almeno uno deve appartenere ai ruoli tecnici.
Segretario:
Funzionario dell'A.S.S.T. appartenente a categoria non inferiore alla settima direttiva o all'ottava dell'esercizio.
N.B. - Alla commissione possono essere aggregati membri aggiunti per gli esami di lingue estere, da scegliersi tra funzionari dell'A.S.S.T. aventi la stessa qualifica dei membri ordinari ovvero tra docenti di scuola statale.
CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE PROVE DI ESAME NEI
CONCORSI PUBBLICI E IN QUELLI AUTONOMI RISERVATI,
PREVISTI DALL'ART. 15 DELLA LEGGE N. 797/81.
I - In tutti i pubblici concorsi, ad eccezione di quelli per l'accesso alle qualifiche di consigliere la prova scritta si intenderà superata se il candidato avrà ottenuto la votazione di almeno sette decimi.
Il colloquio e la prova pratica si intenderanno superati se il candidato avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi in ciascuna prova.
La votazione complessiva, ai fini della graduatoria di merito, sarà costituita dalla somma dei punteggi rispettivamente riportati nella prova scritta, nel colloquio e nella prova pratica, maggiorata di un decimo del punteggio ottenuto in ciascuna prova facoltativa, purché non inferiore a sei decimi.
II - Nei concorsi pubblici per l'accesso alle qualifiche di consigliere, la votazione, per ciascuna prova di esame, sia obbligatoria che facoltativa, sarà espressa in punti interi, da zero a venti.
Per aver titolo a sostenere il colloquio, il candidato dovrà aver riportato, nelle prove scritte, una votazione complessiva non inferiore a punti ventotto, con almeno punti dodici in ciascuna prova. Il colloquio si intenderà superato se il candidato avrà riportato un votazione non inferiore a punti dodici.
La votazione globale, ai fini della graduatoria di merito, sarà costituita dalla somma:
della metà del punteggio complessivo riportato nelle prove scritte;
del punteggio riportato nel colloquio;
di un decimo della votazione riportata per ciascuna prova facoltativa, purché non inferiore a punti dodici.
N.B. - I funzionari dell'Amministrazione aggregati alle commissioni giudicatrici per gli esami di lingue estere debbono avere frequentato e superato i corsi di livello superiore organizzati a cura della Scuola superiore della pubblica amministrazione".