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MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 30 maggio 1991, n. 219

Regolamento concernente la disciplina dei concorsi per l'accesso alla qualifica di consigliere delle telecomunicazioni dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

note: Entrata in vigore del decreto: 7/8/1991
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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  7-8-1991

IL MINISTRO DELLE POSTE

E DELLE TELECOMUNICAZIONI
Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1982, con il quale le qualifiche funzionali ed i relativi profili professionali del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici sono stati rielaborati ed ascritti a categorie secondo le declaratorie di cui all'art. 3 della citata legge n. 797/1981 e sono stati rideterminati i contingenti organici delle singole qualifiche funzionali, pubblicato nel 3› supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 5/1983;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 agosto 1982, con il quale sono stati fissati i requisiti culturali per l'accesso alle varie categorie del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, pubblicato nel Bollettino ufficiale n. 11/1983;
Visto il decreto ministeriale 20 novembre 1982, concernente la disciplina dei concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, pubblicato nel 4› supplemento al Bollettino ufficiale n. 12/1983;
Ravvisata l'opportunità di procedere alla integrazione del sopra citato decreto ministeriale 20 novembre 1982, nella parte in cui disciplina i titoli di studio occorrenti per la partecipazione al concorso per la qualifica di consigliere delle telecomunicazioni ed il relativo programma di esame, al fine di renderlo più aderente alle nuove esigenze dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;
Sentita la commissione paritetica amministrazione-sindacati;
Sentito il consiglio di amministrazione;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 22 aprile 1991;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n. GM/59028/4149 DL/CR del 29 maggio 1991);

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1

Concorsi pubblici a consigliere delle telecomunicazioni
dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici
1. Per l'accesso alla qualifica di consigliere delle telecomunicazioni dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, di cui all'allegato 1 al decreto ministeriale 20 novembre 1982, n. 49503, l'amministrazione ha facoltà di bandire appositi concorsi pubblici, limitando la partecipazione a coloro che siano in possesso del diploma di laurea in ingegneria elettronica o in ingegneria informatica, oppure in ingegneria di altro tipo integrata dal diploma di specializzazionein telecomunicazioni conseguito presso una facoltà di ingegneria oppure presso l'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni.
2. Il programma di esame relativo ai suddetti concorsi è indicato nell'allegato A annesso al presente decreto.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Si riporta un estratto del D.M. 20 novembre 1982, concernente la qualifica funzionale di consigliere delle telecomunicazioni, pubblicato nel 4› supplemento al Bollettino ufficiale n. 12 del 15 giugno 1983 del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni:
"Categoria VII
QUALIFICA FUNZIONALE DI CONSIGLIERE DELLE TELECOMUNICAZIONI Forma di assunzione:
Concorso pubblico nazionale, per esami; nel bando saranno indicate le sedi cui si riferiscono i posti messi a concorso.
Riserva di posti:
20% in favore del personale di sesta categoria con almeno quattro anni di anzianità di servizio nella stessa sesta categoria, purché in possesso di uno dei titoli di studio sotto elencati.
Titoli di studio:
Diploma di laurea in ingegneria elettronica, in ingegneria elettrotecnica, in fisica, in matematica e fisica, in matematica ovvero in ingegneria di altro tipo purché integrato da diploma di specializzazione post- universitario in materia di telecomunicazioni, conseguito presso una facoltà di ingegneria della Repubblica o presso l'Istituto superiore P.T.
PROGRAMMA DI ESAME
(Omissis).
COMMISSIONE GIUDICATRICE
Presidente:
Magistrato amministrativo con qualifica non inferiore a Consigliere di Stato o corrispondente.
Membri:
Due funzionari dell'A.S.S.T. con qualifica di dirigente superiore del ruolo tecnico (in luogo di uno o di entrambi i funzionari possono essere nominati uno o due docenti universitari delle materie su cui vertono le prove di esame).
Segretario:
Funzionario dell'A.S.S.T. con qualifica non inferiore a vice dirigente amministrativo.
N.B. - Alla commissione possono essere aggregati membri aggiunti per gli esami di lingue estere, da scegliersi tra funzionari dell'A.S.S.T. aventi qualifica non inferiore a vice dirigente ovvero tra docenti di scuola statale.
CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE PROVE DI ESAME NEI
CONCORSI PUBBLICI E IN QUELLI AUTONOMI RISERVATI,
PREVISTI DALL'ART. 15 DELLA LEGGE N. 797/81.
I - In tutti i pubblici concorsi, ad eccezione di quelli per l'accesso alle qualifiche di consigliere la prova scritta si intenderà superata se il candidato avrà ottenuto la votazione di almeno sette decimi.
Il colloquio e la prova pratica si intenderanno superati se il candidato avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi in ciascuna prova.
La votazione complessiva, ai fini della graduatoria di merito, sarà costituita dalla somma dei punteggi rispettivamente riportati nella prova scritta, nel colloquio e nella prova pratica, maggiorata di un decimo del punteggio ottenuto in ciascuna prova facoltativa, purché non inferiore a sei decimi.
II - Nei concorsi pubblici per l'accesso alle qualifiche di consigliere, la votazione, per ciascuna prova di esame, sia obbligatoria che facoltativa, sarà espressa in punti interi, da zero a venti.
Per aver titolo a sostenere il colloquio, il candidato dovrà aver riportato, nelle prove scritte, una votazione complessiva non inferiore a punti ventotto, con almeno punti dodici in ciascuna prova. Il colloquio si intenderà superato se il candidato avrà riportato un votazione non inferiore a punti dodici.
La votazione globale, ai fini della graduatoria di merito, sarà costituita dalla somma:
della metà del punteggio complessivo riportato nelle prove scritte;
del punteggio riportato nel colloquio;
di un decimo della votazione riportata per ciascuna prova facoltativa, purché non inferiore a punti dodici.
N.B. - I funzionari dell'Amministrazione aggregati alle commissioni giudicatrici per gli esami di lingue estere debbono avere frequentato e superato i corsi di livello superiore organizzati a cura della Scuola superiore della pubblica amministrazione".