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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 luglio 1991, n. 231

Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria.

note: Entrata in vigore del decreto: 16/8/1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/08/1997)
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Testo in vigore dal: 16-8-1991
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto l'art. 6, comma 8, della legge 6 agosto 1990, n. 223, recante
disciplina  del  sistema  radiotelevisivo  pubblico  e  privato,  che
prevede l'emanazione di  norme  regolamentari  sull'organizzazione  e
funzionamento dell'Ufficio  del  Garante  per  la  radiodiffusione  e
l'editoria; 
  Udito il parere del predetto Garante; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
generale del 7 marzo 1991; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 3 maggio 1991; 
  Sulla proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  di
concerto con il Ministro del tesoro; 
                              E M A N A 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
Funzioni  organizzative  del  Garante  per   la   radiodiffusione   e
                             l'editoria 
  1. Il Garante per la radiodiffusione e l'editoria: 
    a) e' titolare dell'ufficio di cui all'art.  6,  comma  6,  della
legge 6 agosto 1990, n. 223; 
    b) adotta i  provvedimenti  relativi  alla  composizione  interna
delle  singole  unita'  organizzative  in  cui  esso   si   articola,
stabilendo la disciplina relativa; 
    c) impartisce le direttive e gli ordini di servizio per  il  loro
efficiente funzionamento; 
    d) cura i rapporti con gli organi costituzionali e con gli organi
preposti alla regolazione del sistema  delle  comunicazioni  sociali,
con l'Autorita' garante della concorrenza e  del  mercato  e  con  le
organizzazioni della Comunita' europea,  inerenti  ai  settori  della
radiodiffusione e dell'editoria; 
    e) nell'ambito  delle  funzioni  attribuitegli  puo'  organizzare
indagini conoscitive; 
    f) nei casi in  cui  la  natura  tecnica  o  la  delicatezza  dei
problemi  lo  richiedano  e  non  possa  sopperire  con  la   propria
organizzazione,   puo'   stipulare   convenzioni   di   ricerca,   di
elaborazione di studi  e  di  dati  con  istituti  universitari,  con
esperti di qualificata competenza e con  organismi  specializzati  ai
fini dell'approfondimento dei temi  connessi  alle  comunicazioni  di
massa; 
    g) puo' avvalersi dell'opera  di  consulenti  o  di  societa'  di
consulenti; 
    h)  esercita  ogni  altro  potere  previsto  dalle  leggi  e  dai
regolamenti. 
  2. Al termine di ciascun  anno  finanziario  il  Garante  invia  al
Ministero del tesoro un elenco delle convenzioni stipulate. 
 
            AVVERTENZA: 
            Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto  ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. 
            Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti. 
 
            Nota all'art. 1: 
            - Si riporta il testo dell'art. 6, comma 6,  della  legge
          n.  223/1990  (Disciplina   del   sistema   radiotelevisivo
          pubblico e privato): 
            "6. Alle dipendenze  del  Garante  e'  posto  un  ufficio
          composto   di   dipendenti   dello   Stato   e   di   altre
          amministrazioni  pubbliche,  collocati  fuori  ruolo  nelle
          forme previste dai rispettivi ordinamenti, il cui  servizio
          presso l'Ufficio del Garante e' equiparato ad ogni  effetto
          di legge a quello prestato nelle rispettive amministrazioni
          di provenienza ed il cui  contingente  e'  determinato,  su
          proposta del Garante medesimo, con decreto  del  Presidente
          del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del
          tesoro. Tale decreto e' emanato entro e non  oltre  novanta
          giorni  dalla  pubblicazione  della  presente  legge  nella
          Gazzetta Ufficiale".